COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. BERCHIDDA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 04.03.2011. Gara Berchidda / Ozieri 84 del 27.02.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. BERCHIDDA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 04.03.2011. Gara Berchidda / Ozieri 84 del 27.02.2011. La società Berchidda propone tempestivo reclamo averso il provvedimento del Giudice Sportivo in relazione alla gara in oggetto che sanzionava con la squalifica di tre giornate il giocatore Bomboi Michele perché, espulso per doppia ammonizione, insultava il direttore di gara. La reclamante, nel richiedere una riduzione della squalifica, assume che il proprio giocatore Bomboi si sarebbe limitato, all’atto dell’espulsione, a protestare con una espressione piuttosto colorita senza, peraltro, reiterare le proteste. La Commissione, ritiene che pur non potendosi escludere che il giocatore Bomboi abbia rivolto all’arbitro espressione offensiva, la sanzione debba essere ridotta di una giornata per essere proporzionata al reale accadimento del fatto. Per questi motivi, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Bomboi Michele da tre a due gare e dispone il non addebito della tassa.
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