COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MACOMERESE (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 04.03.2011. Gara Macomerese / Siniscola Sporting del 20.02.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 18 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. MACOMERESE (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 04.03.2011.
Gara Macomerese / Siniscola Sporting del 20.02.2011.
La società Macomerese ha proposto rituale reclamo avverso la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla stessa Società la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 3 a favore della società Siniscola Sporting ed ha squalificato il giocatore (della medesima Macomerese) Deledda Massimo per una ulteriore giornata.
Detto provvedimento è stato assunto avendo il giocatore deledda preso parte all’incontro in posizione irregolare in quanto squalificato.
Tale decisione si è fondato sul dettato dell’art.22 comma 6 del N.C.G.S., secondo il quale il giocatore colpito dalla sanzione, qualora abbia cambiato società debba scontare la squalifica (in deroga al comma 3), per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la “prima squadra” della nuova società.
Nella fattispecie, il giocatore Deledda avrebbe dovuto scontare la squalifica con la “prima squadra” della società Macomerese, né ha assunto rilevanza la circostanza che egli non abbia preso parte a precedenti incontri disputatisi nell’anno in corso nel Campionato Juniores Regionale (campionato nel quale egli aveva nell’anno 2009/2010 riportato la squalifica).
La reclamante contesta tale decisione ed assume che, ai sensi dell’art.22 comma n°6 del N.C.G.S. la squalifica fu scontata dal giocatore nel corso del Campionato Juniores, iniziato ben prima della suddetta gara di prima squadra, (essendo il giocatore, nato nel 1992, ancora inquadrabile in tale categoria) si che egli partecipò all’incontro per cui è reclamo, nelle fila della prima squadra, in posizione regolare. Domanda perciò la revoca del provvedimento sanzionatorio.
La Coommissione ritiene il reclamo infondato. A termini dell’art.22 comma 6 del N.G.G.S., infatti, qualora il giocatore colpito dala sanzione abbia cambiato società, la squalifica deve essere scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società, e tale disposizione si applica anche per i giocatori Juniores, non valendo, per essi, la disposizione vigente per quelli che svolgono attività giovanile e scolastica (che possono scontare le residue giornate di squalifica in tali campionati di appartenenza).
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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