COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. SINISCOLA SPORTING (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°35 del 10.03.2011. Gara Siniscola Sporting / Arborea del 05.03.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. SINISCOLA SPORTING (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°35 del 10.03.2011. Gara Siniscola Sporting / Arborea del 05.03.2011. La U.S.D. Siniscola Sporting ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) squalifica per tre gare inflitta al giocatore Dalu Marco, perché, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara; 2) squalifica per cinque gare inflitta al giocatore Pala Luigi, perché al termine della gara colpiva con un violento pugno un avversario provocandogli una seria emorragia e scatenando una rissa tra diversi giocatori, faticosamente composta dai dirigenti. La reclamante, pur non negando gli episodi, e non giustificando il comportamento dei giocatori, ha domandato un’equa riduzione delle sanzioni, ritenendole eccessive, perché dettate dallo stato di particolare concitazione e nervosismo del momento da parte di giocatori sempre distintisi per la loro condotta esemplerae. La Commissione, esaminato il referto arbitrale e preso atto delle espresse ammissioni della società reclamante, ritiene fondati gli addebiti. Quanto alla squalifica inflitta al giocatore Dalu Marco, ritiene, tuttavia, che la sanzione adottata risulti eccessiva, in relazione, all’unica espressione ingiuriosa che l’ha determninata, priva di seguito, così da dover essere la stessa ridotta. Per ciò che concerne la squalifica inflitta al giocatore Pala Luigi, la stessa appare viceversa pienamente giustificata dal grave atto di violenza a fine gara consistito nel pugno inferto sul giocatore avversario, che determinò abbondante fuoriuscita di sangue, e che fu all’origine della rissa scoppiata fra diversi giocatori. Per i suesposti motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA: 1) di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Dalu Marco a due giornate; 2) di confermare nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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