COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare F.C. CARGEGHE (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Sassari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 27 del 23.02.2011. Gara Cargeghe /Atletico Bono del 20/02/2011
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 18 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
F.C. CARGEGHE (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Sassari)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 27 del 23.02.2011.
Gara Cargeghe /Atletico Bono del 20/02/2011
La Soc. Cargeghe chiede sia ridotta la squalifica a N° 4 giornate di gara inflitta al giocatore Dalerci Luca ritenuto responsabile di aver, a fine gara, insultato e offeso pesantemente l'arbitro, di avverso successivamente spinto davanti allo spogliatoio continuando ad insultarlo reiterando gli insulti e le offese mentre i direttore di gara si dirigeva verso la sua autovettura..
La reclamante sostiene che il proprio tesserato si sarebbe reso interprete di un'azione di protesta nei confronti dell'arbitro in occasione dell'annullamento di una rete segnata dalla Soc. Cargeghe a 10 minuti dalla fine dell'incontro. La protesta sarebbe avvenuta poiché secondo la reclamante il gol era assolutamente regolare e la decisione dell'arbitro avrebbe generato la reazione dell'atleta che si sarebbe per l'appunto estrinsecata con una protesta che sarebbe pertanto terminata in campo e non avrebbe avuto seguito a fine gara.
La Commissione, accertata la regolarità del reclamo proposto, letto il rapporto arbitrale rileva quanto segue.
Il Direttore di gara ha riportato i fatti per cui è ricorso in modo analitico quanto circostanziato talchè non è certamente possibile che le allegazioni della reclamante possano inficiare l'attendibilità dello stesso ed all'uopo è d'obbligo ricordare la valenza del rapporto arbitrale specialmente quando posto in discussione da una sterile negazione dei fatti non confortata da elementi obiettivi.
Nel caso di specie il Dalerci Luca ha posto in essere diversi atti di contestazione tanto violenti quanto offensivi che non possono assolutamente essere giustificati dalla tensione della gara anche perché poi sono stati successivamente reiterati anche dopo la partita quando il tesserato, in prossimità degli spogliatoi ha inferto una spinta al direttore di gara. Detto atto, non ha prodotto conseguenze ma certo è che comunque trattasi di un fatto che definire irriguardoso è puro eufemismo.
La giustizia sportiva impone a tutti i tesserati principi di rispetto reciproco tali per cui non è accettabile che un giocatore possa permettersi di apostrofare un arbitro insultandolo ed offendendolo anche nel contesto dello svolgersi di una gara malgrado si comprendano le tensioni che la gara stessa provochi negli atleti.
Per quanto sopra, la Commissione, ritiene congrua la sanzione inflitta al giocatore Dalerci Luca dal Giudice Sportivo competente eppertanto Delibera di respingere il proposto reclamo e dispone l'addebito della tassa
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