COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ROME SESTU (Campionato Regionale Calcio a 5 “Serie C1”) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 30 del 22.02.2011. Gara Rome Sestu / Ichnos del 29.01.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ROME SESTU (Campionato Regionale Calcio a 5 “Serie C1”) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 30 del 22.02.2011. Gara Rome Sestu / Ichnos del 29.01.2011. Con reclamo tempestivamente depositato e ritualmente notificato alla società Ichnos Sassari, la società Rome Sestu ricorreva avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il giudice di primo grado disponeva la ripetizione della gara perché a seguito del furto subito dalla squadra ospite all’interno degli spogliatoi veniva inficiato lo stato psicofisico dei calciatori, così pregiudicando la loro regolare partecipazione al resto della gara, che avveniva solo in ossequio ai ripetuti inviti da parte del direttore di gara a riprendere il giuoco, e ciò nonostante il verificarsi dei fatti delittuosi sopra descritti. La reclamante, nei motivi dell’impugnazione, e poi nel corso dell’audizione del suo legale, ha asserito la circostanza che non è stata provata l’alterazione del potenziale degli atleti della Ichnos Sassari, e segnatamente il fatto che un loro calciatore avesse necessità dell’insulina da assumere fra il primo ed il secondo tempo della partita; peraltro da alcuna documentazione medica risulta provata o comunque riportata tale circostanza, di talchè essa rimane presunta o comunque non dimostrata e quindi in assunta di una concreta lesione o comunque di un pregiudizio che avrebbe minato il potenziale degli stessi atleti, andrebbe confermato ed omologato il risultato del campo. La Commissione, letti gli atti ed esaminato i motivi del ricorso, sentito il legale della reclamante delibera quanto segue. Dalla disamina delle carte procedurali risulta, in effetti, confermato il fatto asserito dalla ricorrente, ovvero l’insussistenza della prova che in concreto dimostri un’avvenuta alterazione psicofisica da parte degli atleti o di un atleta della società ospitante, a seguito del furto dell’insulina subito e segnatamente del fatto che la stessa sarebbe dovuta essere somministrata al medesimo calciatore fra il primo ed il secondo tempo. Ciò nondimeno, il fatto che la squadra ospitata abbia subito un furto nel corso della gara ha certamente determinato, per gli atleti e tutti i componenti della stessa società, un grave fattore inficiante il loro stato d’animo per poter proseguire serenamente nella disputa della gara de qua. Peraltro è notorio che la società ospitante è sempre oggettivamente responsabile dei fatti che accadono sia in campo che all’interno dell’impianto sportivo, di talchè, sebbene non possa muoversi alla stessa alcun rimprovero a titolo né di dolo, né di colpa, tali eventi sono ad essa oggettivamente imputabili. Per l’appunto, il Codice di Giustizia Sportiva stabilisce ed attribuisce una responsabilità, a titolo meramente oggettivo, per il solo determinarsi di un accadimento verificatosi in occasione e nel corso della gara all’interno dell’impianto sportivo, a prescindere dalla prova relativa ad una condotta negligente posta in essere dalla squadra di casa, come tale titolare di una posizione di garanzia oggettiva ad hoc. Basti pensare, a questo proposito, alla copiosa giurisprudenza sportiva relativa alla violenza negli stadi le società di calcio rispondono a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti, anche violenti, posti in essere da chiunque, supporters o tifosi (ammesso che come tali possano essere definiti), per il solo fatto che accadono ed a prescindere dalla prova relativa ad una loro responsabilità, e ciò in virtù del fatto che vestono in quanto tali una posizione di garanzia oggettiva ed assoluta. Ed allora, in forza di queste ragioni, seppure non risulta provato lo stato di alterazione psico-fisico degli atleti della squadra ospitata, la sola e pacifica circostanza che la stessa ha subito o comunque è stata vittima di un fatto delittuoso nel corso della gara, addebitabile a titolo di responsabilità oggettiva alla reclamante, ha determinato lo scemare di quello spirito e di quella serenità d’animo necessaria per la disputa di una partita di calcio: d’altronde la partita è proseguita solo dietro insistenze del direttore di gara, e ciò quando i giocatori ed i dirigenti della società Ichnos Sassari non intendevano riprendere il match, proprio in mancanza delle suddette ed imprescindibili condizioni d’animo. Peraltro, sebbene la squadra ospitante sia responsabile a titolo oggettivo, l’assenza di prove circa una loro negligenza tale da attribuirgli l’evento a titolo di colpa non configura nel fatto quel connotato soggettivo di gravità tale da stabilire la sconfitta a tavolino per la stessa. Per tutti questi motivi, la Commissione DELIBERA di confermare il provvedimento impugnato, dispone la ripetizione della gara Rome Sestu / Ichnos Sassari demandando alla Delegazione regionale di Calcio a 5 di stabilirne la data. Dispone altresì l’addebito della tassa.
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