COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento di Schirru Giovanni e della Società A.S.D.Alexander Villasor.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento di Schirru Giovanni e della Società A.S.D.Alexander Villasor. La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare: 1) il signor Schirru Giovanni, tesserato quale presidente della Società A.S.D. Alexander Villasor; 2) la Società A.S.D. Alexander Villasor; per rispondere: - il primo: della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32 cc.1° e 7° del Regolamento della L.N.D., come integrato dal paragrafo A/17 Campionato Calcio a 5 lett.e) del C.U. n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 01.07.2009, per avere disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores o, in alternativa, ad un campionato di calcio a 5 del Settore Giovanile organizzati dal competente Comitato per la stagione sportiva 2009/2010; - la seconda: a titolo di responsabilità diretta, si sensi dell’art.4 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli addebiti mossi al suo presidente. Afferma la Procura Federale di avere avuto notizia dei fatti con nota del Presidente del Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C. Il Presidente della Commissione ha ritualmente contestato l’addebito ai deferiti, i quali, entro il termine stabilito del 15 febbraio 2011, non hanno fatto pervenire deduzioni a difesa; il signor Schirru ha fatto richiesta di audizione, ma, alla data fissata del 7 marzo 2011 non è comparso. In sede di giudizio, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere al presidente Schirru la sanzione dell’inibizione per mesi tre e alla Società l’ammenda di Euro 1000,00. La Commissione ritiene che l’addebito sia stato esattamente provato in termini di fatto e di diritto e che pertanto le richieste della Procura Federale debbano essere integralmente accolte. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di infliggere: 1) al presidente Schirru Giovanni la sanzione dell’inibizione per mesi due; 2) alla Società A.S.D. Alexander Villasor la sanzione dell’ammenda di Euro 700,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it