COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento di Corrias Marcello e Società A.S.D. Pol. Quartiere Marina.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 24 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento di Corrias Marcello e Società A.S.D. Pol. Quartiere Marina.
La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare:
1) il signor Corrias Marcello, tesserato quale presidente della Società A.S.D. Pol. Quartiere Marina;
2) la Società A.S.D. Pol. Quartiere Marina;
per rispondere:
- il primo: della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32 cc.1° e 7° del Regolamento della L.N.D., come integrato dal paragrafo A/17 Campionato Calcio a 5 lett.e) del C.U. n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 01.07.2009, per avere disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores o, in alternativa, ad un campionato di calcio a 5 del Settore Giovanile organizzati dal competente Comitato per la stagione sportiva 2009/2010;
- la seconda: a titolo di responsabilità diretta, si sensi dell’art.4 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli addebiti mossi al suo presidente.
Afferma la Procura Federale di avere avuto notizia dei fatti con nota del Presidente del Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C.
Il Presidente della Commissione ha ritualmente contestato l’addebito ai deferiti, i quali, entro il termine stabilito del 15 febbraio 2011, non hanno fatto pervenire deduzioni a difesa.
In sede di giudizio, svoltosi in assenza dei deferiti, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere al presidente Corrias la sanzione dell’inibizione per mesi tre e alla Società l’ammenda di Euro 1000,00.
La Commissione ritiene che l’addebito sia stato esattamente provato in termini di fatto e di diritto e che pertanto le richieste della Procura Federale debbano essere integralmente accolte.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di infliggere:
1) al presidente Corrias Marcello la sanzione dell’inibizione per mesi due;
2) alla Società A.S.D. Pol. Quartiere Marina la sanzione dell’ammenda di Euro 700,00.
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