COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SILIGO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 36 del 18.03.2011. Gara Fulgor SS / Siligo del 13.03.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 24 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. SILIGO (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 36 del 18.03.2011.
Gara Fulgor SS / Siligo del 13.03.2011.
La Pol. Siligo ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori:
1) squalifica per quattro gare inflitta al giocatore Fadda Riccardo, perché con palla non a distanza di gioco colpiva un avversario con uno schiaffo provocandogli uno stato di stordimento. Alla notifica del provvedimento di espulsione ingiuriava l’arbitro;
2) squalifica per tre gare inflitta al giocatore Carboni Alessandro, perché, espulso per doppia ammonizione, mentre si allontanava dal terreno di gioco proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara.
La reclamante contesta gli addebiti nei confronti del Fadda Riccardo, ed assume che questi si limitò ad un “fallo di reazione”, dopo aver subito un violento intervento da parte dell’avversario, senza proferire espressioni ingiuriose nei confronti dell’arbitro.
Quanto alla squalifica inflitta al Carboni Alessandro, che le frasi proferite furono dettate dal risentimento derivante da un intervento subito da un avversario.
Per tali motivi, la reclamante ha domandato un’equa riduzione delle squalifiche.
La Commissione esaminato il referto arbitrale, ed accertata, nella scorta della descrizione degli episodi, la portata delle intemperanze poste in essere dai due giocatori, ritiene di dovere solo in parte accedere alla richiesta di un’equa riduzione dei provvedimenti sanzionatori adottati.
In particolare, ritiene che, quanto alla squalifica inflitta al giocatore Fadda Riccardo, il comportamento consistito nello schiaffo a danno di un avversario, che comportò l’espulsione, aggravata dalle ingiurie successive nei confronti dell’arbitro, debba comportare adeguata sanzione, nella misura adottata dal Giudice Sportivo, che deve perciò essere confermata.
Quanto invece alla squalifica inflitta al giocatore Carboni Alessandro, la Commissione ritiene che le spressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara, pur deprecabili, vadano inquadrate nell’ambito di una scomposta reazione, rimasta senza seguito.
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Carboni Alessandro a due giornate effettive, confermando nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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