COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. PORTO ROTONDO (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 36 del 18.03.2011. Gara Porto Rotondo / Latte Dolce del 13.03.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. PORTO ROTONDO (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 36 del 18.03.2011. Gara Porto Rotondo / Latte Dolce del 13.03.2011. La Polisportiva Porto Rotondo proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo: • squalifica per sette gare del giocatore Primitivo Antonio, per aver colpito, a palla lontana, un avversario con una violenta gomitata sulla bocca, cagionandogli la rottura di un dente e ritardando l’uscita dal campo rivolgeva all’arbitro una serie di insulti e minacce proseguendo tale condotta dalla tribuna; • squalifica per quattro gare perché espulso per una serie di ingiurie all’arbitro, proseguiva in tale condotta avvicinandosi a lui minacciosamente e lasciando il campo, solo dopo alcuni minuti, grazie all’intervento del capitano della squadra ma proseguendo dall’esterno nella sua biasimevole condotta. La reclamante chiedeva la riduzione di entrambe le squalifiche senza muovere alcuna censura in riferimento all’atto di violenza ed alle ingiurie e minacce poste in essere dal proprio giocatore Primitivo Antonio quando questi si trovava nel rettangolo di gioco ed in relazione alle ingiurie proferite all’indirizzo del direttore di gara, durante l’incontro, dall’altro tesserato Maludrottu Salvatore, compagno di squadra del Primitivo. Muoveva, invece, precisa censura in merito a quanto l’arbitro assume essersi verificato fuori dal campo, e precisamente nella tribuna per quanto concerne il Primitivo, e nelle immediate pertinenze del rettangolo di gioco per quanto riguarda il Maludrottu. La reclamante, infatti, sosteneva che fosse assai improbabile che l’arbitro avesse con certezza potuto individuare nella tribuna il Primitivo in quanto vi erano diverse persone che assistevano alla gara e inoltre il campo era lontano rispetto alla stessa tribuna in quanto vi era nel mezzo una pista di atletica di ben otto corsie; asseriva, altresì, che le medesime considerazioni erano valide per la individuazione del Maludrottu sempre in riferimento alle ingiurie e minacce proferite nella seconda fase e cioè quando quest’ultimo si trovava fuori dal campo di gioco. La Commissione, esaminato il rapporto di gara ed il supplemento dello stesso atto, rileva che quanto riferito dall’arbitro in merito alla individuazione dei giocatori è assolutamente credibile in quanto lo stesso direttore di gara si è soffermato su tutta l’intera dinamica dei fatti senza perdere di vista, evidentemente, i due giocatori ed indicando senza alcun esitazione gli stessi come autori degli episodi di minacce ed ingiurie verificatesi al di fuori del campo. Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra svolte, e considerando la gravità dell’episodio di cui si è reso protagonista il Primitivo nei confronti di un avversario verso il quale ha sferrato con notevole violenza una gomitata al punto da provocare allo stesso la rottura di un dente, e ritenuto che il medesimo tesserato è stato autore di reiterate ingiurie e minacce, ritiene la Commissione che la sanzione inflitta allo stesso sia assolutamente conforme ed adeguata. Ritiene, altresì, che debba considerarsi adeguata anche quella inflitta al Maludrottu in quanto lo stesso si è reso responsabile non solo di minacce ma anche di un tentativo di aggressione nei confronti del direttore di gara, tuttavia soffocato dall’intervento del capitano della propria squadra ha proseguito anche all’esterno del campo di gara. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di confermare integralmente il provvedimento impugnato con addebito della tassa a carico della Società reclamante.
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