COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ASSEMINESE (Campionato Juniores Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 10.03.2011. Gara Asseminese / Dolianova del 05.03.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ASSEMINESE (Campionato Juniores Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 10.03.2011. Gara Asseminese / Dolianova del 05.03.2011. Con reclamo depositato tempestivamente la società Asseminese ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale la gara in epigrafe è stata decretata perduta per 3 a 0 a carico della stessa a causa dell’irregolarità di una delle due porte visibilmente incrinata ed estremamente instabile che i dirigenti della reclamante non erano in grado di riparare, pur essendo consapevole di tale irregolarità dal giorno prima. La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto di gara ed i motivi del reclamo, delibera quanto segue. Il ricorso contiene motivi inammissibile per un verso e totalmente infondati per l’altro; nell’ambito della gara è l’arbitro, nella sua qualità di Pubblico Ufficiale deputato a controllare e stabilire la sussistenza delle condizioni per la regolarità della gara, di talchè il suo giudizio è insindacabile e non censurabile soprattutto in assenza di elementi concreti che provino condizioni e circostanze contrarie rispetto a quelle osservate dal direttore di gara. Il reclamo contiene asserzioni meramente astratte errate in ordine alla mancanza di titolarità dell’arbitro a decidere, e prive di quegli elementi che in concreto dipingano un diverso quadro fattuale, di talchè il reclamo non può che essere respinto. La Commissione DELIBERA quindi il rigetto del ricorso e dispone l’addebito della tassa
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