COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LIBERTAS BARUMINI E SARROCH CALCIO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 24 marzo 2011. Gara Sarroch / Libertas Barumini del 20.03.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LIBERTAS BARUMINI E SARROCH CALCIO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 24 marzo 2011. Gara Sarroch / Libertas Barumini del 20.03.2011. Con due distinti reclami che vengono qui riuniti, le società Sarroch e Libertas Barumini hanno impugnato la sanzione adottata dal Giudice Sportivo a carico di ciscuna, con la quale è stata loro inflitta la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 3. Detto provvedimento è stato assunto avendo rilevato, lo stesso Giudice Sportivo, che il direttore di gara sospese l’incontro al 42° minuto del secondo tempo per via del numero insufficiente di giocatori di entrambe le squadre (cinque espulsioni per parte). Le Società reclamanti assumono, in particolare: - che al 42° del secondo tempo vennero espulsi i giocatori Coiana Antonio (del Sarroch) e Zara Davide (della Libertas) e che l’alterco fra i due, in un primo tempo sedato grazie all’intervento dei rispettivi compagni di squadra, riprese in prossimità degli spogliatoi, tanto da richiedere un nuovo intervento da parte di questi ultimi, che si presentarono subito dopo in campo per proseguire regolarmente la gara; - che il triplice fischio di interruzione dell’incontro adottato dall’arbitro fu del tutto ingiustificato, non essendo stati espulsi altri giocatori che avessero fatto venire meno il numero minimo per la prosecuzione; - che il comportamento del pubblico non andò oltre i limiti di una vibrata protesta, che potesse pregiudicare le condizioni di normale sicurezza, tanto che l’intervento degli agenti di Polizia Municipale e dei Carabinieri accorsi sul posto, si dimostrò inutile, essendosi essi limitati a constatare le condizioni di assoluta normalità, evidentemente travisate dal direttore di gara. Per tali motivi, le Società reclamanti hanno domandato la revoca delle sanzioni inflitte, la ripetizione della gara. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato il proprio referto. Egli ha in particolare precisato che, per le condizioni determinatesi a seguito dell’espulsione dei due giocatori Coiana e Zara, dovute alla rissa scatenatasi tra gli altri giocatori di entrambe le squadre, fu costretto a decretare la conclusione dell’incontro, per ragioni di sicurezza e per salvaguardare l’incolumità dei presenti. Ciò, pur senza aver adottato il formale provvedimento di espulsione a carico dei giocatori responsabili dei disordini. Le Società reclamanti, in persona dei loro presidenti, hanno a loro volta confermato, davanti a questa Commissione, le rispettive ragioni. La Commissione, sulla scorta degli elementi acquisiti, ritiene di dover accedere alle motivazioni espresse dalle due società. In effetti, il provvedimento di sospensione dell’incontro, adottato dall’arbitro senza che fossero stati preventivamente espulsi i giocatori responsabili dei tafferugli (in numero tale da far venir meno le condizioni per la prosecuzione della gara) a cagione delle supposte e non precisate ragioni di pubblica incolumità, risulta affrettato e non giustifica il provvedimento sanzionatorio assunto a carico di entrambe le contendenti. Per i suesposti motivi, la Commissione, in accoglimento dei reclami DELIBERA: 1) di revocare le sanzioni della perdita dell’incontro adottate a carico delle società Sarroch e Libertas Barumini; 2) di disporre la ripetizione dell’incontro per la data che verrà fissata dal Comitato Regionale. Dispone il non addebito della tassa.
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