COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D TONARA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 31.03.2011. Gara Bittese / Tonara del 27.03.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D TONARA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 31.03.2011. Gara Bittese / Tonara del 27.03.2011. La Società Tonara ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in relazione alla gara di cui in epigrafe: - squalifica per due gare dei calciatori Piras Giuseppe, Mura Fabio, Carboni Antonio, Sau Luca e Peddes Mattia; - squalifica fino al 20.04.2011 dell’allenatore Miceli Fabrizio. Il reclamo è totalmente inammissibile, ai sensi dell’art. 45 comma 3° lett.a) e b), in quanto le squalifiche dei calciatori non superano le due gare e la squalifica dell’allenatore è inferiore a un mese. Per questi motivi, la Commissione DICHIARA inammissibile il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it