COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. LOTZORAI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 31.03.2011. Gara Lotzorai / Su Planu del 27.03.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. LOTZORAI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 31.03.2011. Gara Lotzorai / Su Planu del 27.03.2011. La reclamante chiede sia annullato la sanzione adottata dal G.S., della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 ed ordinata la ripetizione della stessa. Chiede ancora sia annullato il provvedimento dell’ammenda di Euro 200,00 e sia revocata la squalifica del campo. La Commissione, letti gli atti, rileva che la società Lotzorai dopo aver inviato al al G.S. un preavviso di reclamo non ha fatto seguito con trasmissione del reclamo nei modi e nei termini previsti. Da ciò deriva che dette irregolarità procedurali rendano inammissibile il reclamo proposto poiché esse non possono mai essere sanate in sede di appello (art.33/9 del C.G.S.). Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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