COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.NIKEJON (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 24.03.2011. Gara Narboliese / Nikejon del 13.03.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.NIKEJON (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 24.03.2011. Gara Narboliese / Nikejon del 13.03.2011. Con reclamo tempestivamente depositato la società Nikejon ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Sotgiu Mauro è stato squalificato per tre giornate perché, in qualità di capitano, a fine gara, contestava unitamente ad alcuni compagni di squadra, l’operato dell’arbitro con pesanti offese, insulti e minacce. La Commissione, letti gli atti ed esaminato i motivi del reclamo, delibera quanto segue. La ricorrente enuncia motivi del tutto generici e per certi versi inammissibili: non introduce alcun elemento di fatto che possa in qualche modo permettere un’alternativa e diversa ricostruzione delle vicenda, limitandosi infatti a porre in dubbio quanto asserito dal direttore di gara nel proprio referto in maniera apodittica, vuota, con mere insinuazioni che determinerebbero dubbi circa l’attendibilità dell’arbitro. Ne deriva che la sanzione comminata è equa oltre che proporzionata ai fatti esposti dall’arbitro nel referto, in assenza di dati che non fanno neppure parzialmente dubitare sulla sua versione. La Commissione DELIBERA di respingere il reclamo siccome infondato e dispone l’addebito della tassa.
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