COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MACOMER 1923 (Campionato Juniores Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 31.03.2011. Gara Macomer 1923 / Corrasi Junior del 26.03.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 7 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. MACOMER 1923 (Campionato Juniores Regionale)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 31.03.2011.
Gara Macomer 1923 / Corrasi Junior del 26.03.2011.
La società Macomer 1923 ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori assunti dal Giudice Sportivo in relazione alla gara di cui in epigrafe:
1) squalifica per tre gare inflitta al giocatore Falchi Davide Francesco, perché, espulso per un fallo di gioco, successivamente rivolgeva frasi offensive nei confronti dell’arbitro;
2) ammenda di Euro 100,00 per deliberata perdita di tempo nel recuperare i palloni e per intemperanze dei suoi sostenitori nei confronti del direttore di gara. Inoltre, al termine della gara, una persona non identificata rivolgeva frasi irriguardose all’arbitro all’interno degli spogliatoi.
La reclamante chiede la revoca dell’ammenda e la riduzione ad una giornata della squalifica inflitta al giocatore Falchi senza muovere alcuna censura a quanto accaduto durante l’incontro. Censura, invece, il contenuto del referto con argomentazioni volte a dimostrare che le valutazioni dell’arbitro sono state nel loro complesso quantomeno inesatte, confuse e discutibili.
La Commissione, accertata la regolarità del reclamo, letto il rapporto arbitrale rileva quanto segue.
Il direttore di gara ha riportato i fatti per cui è ricorso in modo analitico quanto circostanziato e, per quanto riguarda le intemperanze nei confronti del medesimo, le stesse vengono dalla stessa reclamante riconosciute come effettivamente indirizzate ripetutamente da entrambe le tifoserie presenti; talchè non è certamente possibile che le allegazioni della reclamante possano inficiare l’attendibilità della stessa e, nel caso, è d’obbligo ricordare la valenza del rapporto arbitrale specialmente quando posto in discussione da una sterile negazione dei fatti non confortata da elementi obiettivi.
Quanto alla squalifica inflitta al giocatore Falchi Davide Francesco, ritiene, tuttavia, che la sanzione adottata risulti eccessiva, in relazione, alle espressioni ingiuriose che l’hanno determinata, priva di seguito, così da dover essere ridotta.
Per i suesposti motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA
1) di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Falchi Davide Francesco a due giornate;
2) di confermare nel resto.
Dispone il non addebito della tassa.
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