COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. LAERRU (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 07.04.2011. Gara Laerru / Sassari del 03.04.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. LAERRU (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 07.04.2011. Gara Laerru / Sassari del 03.04.2011. Con reclamo tempestivamente depositato la società Laerru ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il giocatore Giorgio Fraoni è stato squalificato per tre gare perché, espulso per aver colpito un avversario a gioco fermo, alla notifica del provvedimento insultava l’arbitro. La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto arbitrale, delibera quanto segue. Dai motivi del reclamo non emergono elementi concreti per poter neppure parzialmente dubitare in ordine alla condotta posta in essere dal giocatore Fraoni; la sanzione inflitta è peraltro proporzionata alle azioni poste in essere del tesserato dapprima nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, a gioco fermo, e poi all’indirizzo del direttore di gara. Nel reclamo vi è soltanto un’asettica e soprattutto vuota ricostruzione alternativa dei fatti, priva però di elementi reali e concreti, tali da poter minare l’attendibilità del referto compilato dall’arbitro. Per tutti questi motivi la Commissione DELIBERA il rigetto del reclamo, dispone l’addebito della tassa.
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