COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. NORA NURAMINIS (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 18.03.2011. Gara Nora Nuraminis / Ussana del 06.03.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. NORA NURAMINIS (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 18.03.2011. Gara Nora Nuraminis / Ussana del 06.03.2011. La società Nora Nuraminis ha presentato rituale reclamo avverso la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha ritenuto che il giocatore Contini Riccardo, tesserato per la società Ussana, partecipò alla gara Nora Nuraminis / Ussana del 6 marzo 2011, a pieno titolo, per avere scontato la giornata di squalifica inflittagli successivamente alla gara Uragano Pirri / Ussana (come da C.U. n° 24 del 27.02.2011), in occasione della successiva gara del 27.02.2011, svoltasi tra la stessa formazione dell’Ussana ed il Gemini Pirri “B” (formazione, quest’ultima, inserita “fuori clasifica”). Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul C.U. n° 30 del 18.03.2011 della Delegazione Provinciale di Cagliari, ha rigettato il reclamo, affermando che anche le gare disputate contro avversarie “fuori classifica” sono gare ufficiali e pertanto valide ai fini dell’esecuzione delle sanzioni, nel senso che la mancata partecipazione ad esse da parte del calciatore squalificato comporta assolvimento della squalifica. La società Nora Nuraminis assume che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto di quanto statuito dall’art. 22 comma 4° del C.G.S., secondo cui “le gare per le quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido ai fini della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali”, volendo mettere in rilievo quanto stabilito dal comma 3° dello stesso articolo 22 che prevede che “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione delle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento. La Commissione ritiene che il ricorso non merita accoglimento. Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza dei massimi organi della giustizia sportiva, tra le gare ufficiali che hanno conseguito un risultato valido ai fini della classifica sono ricomprese anche le partite contro una compagine definita “fuori classifica”, in quanto in tali casi il risultato conseguito opera i suoi effetti ai fini della classifica, sia pure limitatamente a tale ultima squadra. Inoltre non si può non tenere conto del fatto che le gare contro squadre “fuori classifica” in taluni casi possono avere riflessi anche sulla classifica della squadra che concorre nal campionato a pieno titolo; è indubbio infatti che ad essa si applica la sanzione, prevista dall’art. 17 comma 3° del C.G.S., della penalizzazione di un punto, qualora non si presenti in campo nei termini previsti. Si deve pertanto ritenere che la partecipazione del calciatore Contini Riccardo alla partita in epigrafe era regolare per avere il medesimo già scontato la giornata di squalifica in occasione della gara giocata il 27.02.2011 dalla società Ussana contro la Gemini Pirri “B”. Per questi motivi, la Commissione rigetta il ricorso. Dispone l’addebito della tassa.
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