COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ILVAMADDALENA (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Olbia/Tempio) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 07.04.2011. Gara Ilvamaddalena / Tavolara del 03.04.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ILVAMADDALENA (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Olbia/Tempio) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 07.04.2011. Gara Ilvamaddalena / Tavolara del 03.04.2011. La società Ilvamaddalena ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti: 1) squalifica per otto giornate di gara al calciatore Ferrigno Giovanni Luca (Ilvamaddalena) perché, dopo la segnatura di una rete, colpiva l’autore con una manata al viso; alla notifica della espulsione si avventava rabbiosamente sullo stesso, caduto nel frattempo a terra, e lo colpiva con calci e pugni alla pancia ed alle gambe e con pugni alla petto, alla testa ed al viso. Nella brutale aggressione veniva involontariamente colpito alla coscia anche l’arbitro che subiva un forte dolore, lo stesso, unitamente a un dirigente locale, tentava di neutralizzare l’aggressore. Il giocatore avversario aggredito era costretto, dopo un breve rientro, a lasciare definitivamente il terreno di gioco per le conseguenze della violenza subita. Il Ferrigno, inoltre, portato via a forza dal proprio dirigente, minacciava ed ingiuriava pesantemente il giocatore avversario in questione; 2) squalifica per quattro gare a Useli Matteo, calciatore dell’Ilvamaddalena, perché, a gioco fermo, calciava volutamente con forza il pallone che colpiva un avversario al collo, provocandogli un forte dolore che lo costringeva ad uscire temporaneamente dal terreno di gioco per le opportune cure. L’espulso, inoltre, resisteva al provvedimento di espulsione e nel contempo minacciava ed offendeva pesantemente il giocatore avversario colpito. La reclamante contesta i provvedimenti sanzionatori adottati a carico dei due calciatori, ritenendo la ricostruzione degli episodi eccessivamente severa e frutto di una inverosimile rappresentazione dei fatti accaduti. Domanda pertanto una adeguata riduzione delle squalifiche. La Commissione, sulla scorta della particolareggiata descrizione degli episodi fornita dall’arbitro nel suo referto, ritiene viceversa pienamente provati gli addebiti, così da rendere del tutto inaccoglibili gli sterili assunti della reclamante. Con riferimento alla condotta posta in essere dai due tesserati, deve in particolare rilevarsi: a) quanto al Ferrigno Giovanni Luca, che la gravità degli atti di violenza posti in essere a danno di un calciatore avversario (nelle diverse fasi in cui ebbe ad estrinsecarsi ,pure in momento in cui, quest’ultimo, riverso a terra, appariva inerte ed in condizioni di non difendersi), accentuata, nella concitazione dall’atto di violenza a danno dell’arbitro, e dalle ingiurie e minacce proferite all’indirizzo di quest’ultimo, giustifica un inasprimento della squalifica, dovendosi considerare il provvedimento del primo giudice inadeguato. Ciò in base al disposto di cui all’art. 36 n° 3 del C.G.S.; b) quanto alla squalifica inflitta ad Useli Matteo, la stessa risulta viceversa adeguata al comportamento del calciatore, tenuto conto dell’atto di violenza in cui esso ebbe ad estrinsecarsi, e dell’atto di resistenza successivo all’espulsione, aggravato dalle minacce e dalle ingiurie rivolte al calciatore avversario colpito. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA 1)-di respingere il reclamo e di aumentare la squalifica inflitta al calciatore Ferrigno Giovanni a sedici giornate effettive; 2)- di respingere nel resto. Si dispone l’addebito della tassa.
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