COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.C. CAPOTERRA (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 07.04.2011. Gara Arbus / Capoterra del 05.04.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.C. CAPOTERRA (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 07.04.2011. Gara Arbus / Capoterra del 05.04.2011. La Società Capoterra proponeva rituale reclamo avverso la squalifica del calciatore Baire marco sino al 31.12.2012 ed alla regolarità della gara in oggetto ed inoltre, ad integrazione del precedente atto, chiedeva successivamente sempre nei termini previsti, la riduzione delle seguenti sanzioni: - squalifica per quattro giornate di gara del proprio calciatore Farigu Jacopo; - inibizione del proprio dirigente Pinna Antonio sino al 31.05.2011; - squalifica del proprio allenatore Pallazzoni Massimiliano sino al 31.05.2011; - ammenda di Euro 600,00 a carico della società. La Commissione, preliminarmente dichiara l’inammissibilità del reclamo in merito alle sanzioni di cui all’integrazione citata in quanto, per le stesse, si chiede semplicemente la riduzione senza indicare alcun motivo a fondamento della richiesta; analoghe ragioni determinano l’inammissibilità della richiesta formulata in merito alla regolarità della gara in quanto la stessa è ugualmente carente di motivazione lamentando la reclamante il solo fatto che l’arbitro avesse iniziato l’incontro con 17 minuti di ritardo in relazione all’orario previsto. Tale doglianza, fra l’altro ingiustificata in quanto, comunque, l’inizio della gara è avvenuto nei termini consentiti dalle norme federali, è del tutto irrilevante e non viene ritenuto motivo valido per inficiare la regolarità della stessa; del resto il reclamo sarebbe, comunque, inammissibile anche perché non è stata inviata la raccomandata alla controparte, così come precedono le norme federali agli artt. 33 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva. In relazione alla squalifica del giocatore Baire Marco – sanzionato in quanto al termine della gara protestava e minacciava l’arbitro ed i collaboratori dello stesso unitamente ai propri compagni di squadra e lanciava uno sputo ad uno degli assistenti colpendolo in pieno viso – la reclamante assume che il proprio tesserato non aveva mai colpito con uno sputo il direttore di gara ed a riprova di tale assunto osserva come lo stesso arbitro al momento dell’espulsione dello stesso Baire non avrebbe fatto riferimento allo sputo ma si sarebbe limitato ad affermare che l’espulsione sarebbe stata determinata esclusivamente dal fatto che quest’ultimo era l’unico identificabile in quanto indossava la maglia mentre gli altri giocatori erano a torso nudo. Sulla base di tale assunto la stessa reclamante riteneva le sanzioni inflitte assolutamente ingiuste ed immotivate sul presupposto che nessuno sputo aveva attinto il direttore di gara, ma ignorando che, in realtà, il soggetto colpito era un collaboratore del direttore di gara. La Commissione, sentito il Presidente della società reclamante che, all’odierna riunione, ha confermato il contenuto del reclamo, esaminato il supplemento del rapporto dell’arbitro ed in particolare l’allegata dichiarazione resa dal suo assistente, precisa e circostanziata, e dalla quale si evince che costui venne attinto dallo sputo, ritiene assolutamente credibile quanto da quest’ultimo riferito ritenendo, altresì, attendibile il riconoscimento effettuato in relazione al riscontro del numero di maglia (la n° 6) del Baire; tuttavia, la stessa Commissione, esaminati i fatti così come sopradescritti, ritiene che la sanzione inflitta sia eccessivamente severa pur ritenendo assolutamente deprecabile il comportamento del Baire reo di aver attinto in pieno viso con uno sputo il collaboratore del direttore di gara. Tale ultima condotta, di per sé, appunto, molto grave, merita una sanzione, che può ragionevolmente essere contenuta in un periodo più limitato e cioè sino alla data del 30.06.2012 tenendo conto anche del fatto che il Baire si è reso responsabile di un atteggiamento ingiurioso e minaccioso nei confronti della terna arbitrale. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA: - di ridurre la squalifica al giocatore Baire Roberto al 30.06.2012 e di dichiarare inammissibile la richiesta in merito alla regolarità della gara perché priva di motivazione e comunque per non aver il reclamante fornito la prova dell’invio della raccomandata alla controparte; - dichiara, altresì, inammissibile il reclamo per quanto riguarda il Pinna, il Pallazzoni ed il Farigu e per quanto riguarda l’ammenda di Euro 600,00 in quanto tale atto è carente di motivazione. Dispone il non addebito della tassa in considerazione del parziale accoglimento del reclamo.
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