COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°46 del 19 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. LAURAS (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 45 del 12.05.2011. Gara play-off – Ozierese / Lauras dell’8 maggio 2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°46 del 19 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
S.S. LAURAS (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 45 del 12.05.2011.
Gara play-off - Ozierese / Lauras dell’8 maggio 2011.
La Società Lauras ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per quattro gare inflitta al calciatore Murrighili Emanuele, perché, espulso per doppia ammonizione, rivolgeva frasi ingiuriose all’arbitro. A fine gara avrebbe rivolto ingiurie e minacce alla terna arbitrale.
La società reclamante assume che l’espulsione del giocatore per doppia ammonizione appare giusta, mentre è eccessiva la squalifica per quattro giornate e ne domanda perciò una adeguata riduzione, essendosi egli reso responsabile di espressioni irriguardose all’indirizzo dell’arbitro, senza tuttavia trascendere in atti di violenza, ed essendosi subito avviato verso gli spogliatoi.
Il comportamento, pur riprovevole, fu, sempre a detta della reclamante, originato dalla concitazione derivante dall’importanza dell’incontro, tanto che il Murrighile si ravvide a freddo, delle proprie intemperanze.
La Commissione ritiene di dover accedere alla richiesta di riduzione della squalifica, giacchè le espressioni irriguardose proferite dal giocatore al momento della espressione per doppia ammonizione, vanno collocate in un unico contesto. In effetti, risulta, dalla descrizione riportata nel referto arbitrale, che tali intemperanze si svolsero nell’arco temporale compreso fra l’allontanamento dal campo e l’ingresso negli spogliatoi, senza ulteriori conseguenze.
In relazione a tale comportamento e tenuto conto della dopia ammonizione, appare congrua una squalifica per tre giornate.
Per questi motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA:
1) di ridurre la squalifica del giocatore Murrighili Emanuele a tre giornate.
Dispone il non addebito della tassa.
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