COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 3 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. Fertilia (Campionato Allievi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 27 Gennaio 2011. Gara Portotorres / Fertilia del 27 Gennaio 2011

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 3 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. Fertilia (Campionato Allievi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 27 Gennaio 2011. Gara Portotorres / Fertilia del 27 Gennaio 2011 Con reclamo tempestivamente depositato la S.S. Fertilia ricorreva avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale: 1) a carico della predetta società veniva comminata la sanzione dell’ammenda di euro 100,00 perché in occasione di una decisione arbitrale, i propri giocatori presenti in panchina, non individuabili poiché indossavano la tuta sopra la maglia di gioco, entravano sul terreno di gioco ed accerchiavano il direttore di gara con atteggiamento minaccioso. L’intervento dei calciatori del Porto Torres, che circondavano prontamente l’arbitro facendogli da scudo, scongiurava il contatto fisico. A fine gara, mentre il Direttore di gara tentava di raggiungere gli spogliatoi, veniva fatto oggetto di un nuovo tentativo di aggressione da parte di alcun tesserati del Fertilia. 2) Squalifica a carico dell’allenatore Giovanni Antonio Piras fino al 30 aprile 2011 perché in seguito ad una decisione arbitrale, entrava sul terreno di gioco, subito emulato dai propri calciatori presenti in panchina e correva minacciosamente verso il direttore di gara, contestandolo con frase ingiuriosa. Arrivato a circa un metro dall’arbitro, tentava di colpirlo, senza riuscirvi poiché trattenuto da un dirigente della società avversaria, intervenuto in soccorso del direttore di gara. il Piras cercava in tutti i modi di divincolarsi dalla presa del dirigente avversario e ritentava, vanamente, di ricolpire l’arbitro. Il deprecabile comportamento del Piras, posto in essere nel contesto di una gara giovanile, contribuiva ad inasprire gli animi dei propri giocatori, i quali assumevano un atteggiamento minaccioso ed intimidatorio nei confronti del direttore di gara che scaturiva nell’aggressione fisica avvenuta a fine gara. 3) Ricorreva altresì avverso la squalifica del calciatore Fabrizio Costanzo fino al 30 giugno 2012 perché al termine della gara, mentre l’arbitro era intento ad abbandonare il terreno di gioco scortato dai giocatori e dai dirigenti avversari, riusciva ad avvicinarsi allo stesso e, in tale occasione, lo colpiva violentemente al petto con entrambe le mani chiuse a pugno, provocandogli forte dolore e facendogli perdere l’equilibrio. Il Direttore di gara non cadeva a terra poiché sorretto da alcuni giocatori del Porto Torres. a questo punto il Costanzo tentava di colpire nuovamente l’arbitro, senza tuttavia riuscirvi perché trattenuto e portato via con la forza. Avverso i predetti provvedimenti sanzionatori ricorreva la SS Fertilia, a mezzo del legale di fiducia, richiedendone l’annullamento e, in via subordinata, la riduzione per manifesta contraddittorietà della ricostruzione dei fatti operata dal Direttore di gara nel corpo del suo referto, evidenziando la totale insussistenza dei tentativi di aggressione denunciati; nel reclamo si richiedeva, altresì, l’audizione di diversi tesserati FIGC presenti ai fatti e si producevano in allegato le dichiarazioni scritte del tecnico e del dirigente della squadra del Porto Torres attestanti una rappresentazione fattuale contraria rispetto a quella del Direttore di gara. La Commissione, esaminati gli atti relativi al ricorso proposto dalla S.S. Fertilia, in relazione ai provvedimenti sopra descritti, poiché riteneva necessario approfondire i fatti in considerazione delle allegazioni della Società reclamante, che non potevano essere oggetto di attenzione nanti i giudici di secondo grado attese le rigide norme in materia di assunzione della prova ma che però potevano essere rivisitati dalla Procura Federale, con provvedimento del 21 febbraio 2011, rimetteva gli atti alla Procura stessa affinché disponesse gli ulteriori accertamenti necessari e ciò anche in considerazione del fatto che il Direttore di gara, seppure ritualmente convocato, non si era presentato alla riunione prevista per la sua audizione al fine di chiarire alcuni aspetti della complessa vicenda, nonché per l’ulteriore ragione dei gravi provvedimenti adottati in particolare nei confronti del giocatore Costanzo Fabrizio di anni 16. In data 9 maggio 2011 veniva depositata dalla Procura Federale la relazione finale, contenente l’attività d’indagine a suo tempo demandata e richiesta. Dalla disamina della stessa si evince che sia il direttore di gara, che i tesserati della S.S. Fertilia, nel corso delle loro audizioni, avevano integralmente confermato quanto rappresentato rispettivamente nel referto di gara e nei motivi del reclamo, mentre i signori Fois e Daga, entrambi tesserati della Società ACD Porto Torres, la squadra avversaria del Fertilia il giorno in cui sarebbero accaduti i fatti, rappresentano una situazione fattuale che smentisce sostanzialmente e radicalmente la versione dell’arbitro. Più precisamente, il Direttore di gara aveva riferito che l’allenatore squalificato Giovanni Piras non era riuscito nel suo intento di aggredirlo perchè tempestivamente bloccato dal dirigente Daga; ma, quest’ultimo, nel corpo della sua audizione, ha recisamente negato la circostanza, ovvero di aver dovuto intervenire sul Piras per bloccarlo. Ancora, il Direttore di gara riferiva di essere stato aggredito e colpito dal giocatore Costanzo alla presenza del Daga, che avrebbe assistito all’intero fatto e che se non fosse stato per il loro intervento egli sarebbe certamente caduto a causa dei pugni infertigli dal giocatore; il Daga, pero’, negava di aver assistito a siffatto episodio, evidenziava, piuttosto, di non aver assistito ad alcuna aggressione, ne’ consumata, ne’ tentata, in sua presenza, ne’ tanto meno di aver sorretto o comunque prestato soccorso al Direttore di gara, come dallo stesso riferito cosi come il Fois. In sostanza, i due testimoni, privi di interesse nel procedimento, siccome dirigenti della squadra avversaria, rappresentano una verità procedimentale che da una parte riscontra pienamente quella dei tesserati Piras e Costanzo e dall’altra contraddice e smentisce quella operata dal Direttore di gara, di talché quest’ultima deve essere ritenuta non credibile. Le condotte poste in essere dall’allenatore Piras e dal giocatore Costanzo sono state certamente caratterizzate da vibranti proteste, ma non sono mai trascese ne’ in tentativi di aggressione, ne’ tantomeno in aggressioni consumate o comunque, seppure parzialmente, portate a compimento. Le circostanze descritte dall’arbitro nel referto di gara sono state macroscopicamente smentite dai testimoni sentiti, di talché il Direttore di gara non può che essere giudicato del tutto inattendibile sia sotto un profilo intrinseco, che estrinseco e cio’, a maggior ragione, in considerazione della condotta dallo stesso posto in essere allorché, seppure convocato da quest’Organo Disciplinare, non ha mai inteso prendere parte all’audizione fissata al fine di chiarire l’intera vicenda. Pertanto, le sanzioni delle squalifiche comminate all’allenatore Piras ed al giocatore Costanzo devono essere proporzionate ai comportamenti da loro realmente posti in essere, ovvero di mere, seppure vibrate, proteste al suo indirizzo, del tutto prive di atti di violenza o tentativi di aggressione. Per tutte queste ragioni, la Commissione, in parziale riforma dei provvedimenti impugnati, DELIBERA di annullare l’ammenda a carico della S.S. Fertilia, di annullare la squalifica inflitta all’allenatore Piras Giovanni e di ridurre la squalifica al giocatore Costanzo a tre giornate. Dispone il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it