COMITATO REGIONALE TOSCANA ¨C STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ¨C Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 80 del 17 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 38 / P ¨C stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: dirigenti 1) BALDINI Gabriele, all¡¯epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della societ¨¤ A.S.D. OLTRERA, per rispondere della violazione di cui all¡¯art. 1, comma 1, in relazione all¡¯art. 10, comma 6, del C.G.S.; calciatori: 2) VILAJET Shehu, 3) ILESHI Eduart, 4) QOSDA Lenian, responsabili ai sensi dell¡¯art. 1, comma 5, della violazione di cui all¡¯art. 1, comma 1, del C.G.S. nonch¨¦ della violazione dell¡¯art. 1, comma 1, in relazione all¡¯art. 10, comma 6, del C.G.S.; 5) BRESCIA Armando, 6) BUDINI Abedin, 7) BUDINI Mateo, 8) EL MADOUN Hicham, responsabili ai sensi dell¡¯art. 1, comma 5, della violazione dell¡¯art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all¡¯art. 10, comma 6, del C.G.S.; Societ¨¤ 9)A.S.D. OLTRERA

COMITATO REGIONALE TOSCANA ¨C STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ¨C Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 80 del 17 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 38 / P ¨C stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: dirigenti 1) BALDINI Gabriele, all¡¯epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. OLTRERA, per rispondere della violazione di cui all¡¯art. 1, comma 1, in relazione all¡¯art. 10, comma 6, del C.G.S.; calciatori: 2) VILAJET Shehu, 3) ILESHI Eduart, 4) QOSDA Lenian, responsabili ai sensi dell¡¯art. 1, comma 5, della violazione di cui all¡¯art. 1, comma 1, del C.G.S. nonché della violazione dell¡¯art. 1, comma 1, in relazione all¡¯art. 10, comma 6, del C.G.S.; 5) BRESCIA Armando, 6) BUDINI Abedin, 7) BUDINI Mateo, 8) EL MADOUN Hicham, responsabili ai sensi dell¡¯art. 1, comma 5, della violazione dell¡¯art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all¡¯art. 10, comma 6, del C.G.S.; Società 9)A.S.D. OLTRERA responsabile della violazione dell¡¯art. 4, comma 2, del C.G.S. per responsabilità oggettiva in relazione alle sopra descritte condotte di dirigente e tesserati, ovvero dei soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse ai sensi dell¡¯art. 1, comma 5, del C.G.S.. L¡¯Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore, rappresenta la Procura Federale. All¡¯odierno dibattimento sono presenti: - BALDINI Gabriele, Dirigente, in proprio; - A.S.D. OLTRERA in persona del Presidente Casalini Marco, assistito e difeso dall¡¯avv. Menichini Federico; non sono presenti, seppur ritualmente convocati, i calciatori: - VILAJET Shehu, - ILESHI Eduart, - QOSDA Lenian, - BRESCIA Armando, - BUDINI Abedin, - BUDINI Mateo, - EL MADOUN Hicham, Prima dell¡¯inizio del dibattimento la Società A.S.D. Oltrera, tramite i suoi rappresentanti, dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un¡¯ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che viene sottoposta all¡¯attenzione del Collegio. La sanzione proposta ¨¨ la seguente: - alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale, infliggersi l¡¯ammenda di 400,00 euro su pena base di euro 600,00 La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, cos¨¬ come formulata dalle parti, rilevata la congruità della sanzione indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA l¡¯applicazione della sanzione sopraindicata, DISPONE la chiusura del dibattimento relativamente a detta Società, proseguendo nel dibattimento. Analoga richiesta di definizione viene a sua volta avanzata dal Dirigente Baldini per il quale il rappresentante della Procura Federale indica la possibilità di definizione proponendo quanto segue - la squalifica per anni 1 (uno) quale pena base, ridotta per il rito a mesi 8 (otto). La Commissione riunita in camera di consiglio ritiene non congrua la proposta formulata e la respinge. L¡¯Avvocato Stefanini, intervenendo in apertura di dibattimento, chiede lo stralcio della posizione del Baldini avendo acquisito la prova che lo stesso e¡¯ allenatore di base iscritto nell¡¯apposito albo, per cui la competenza a decidere e¡¯ del Settore Tecnico. Deposita copia del tesserino di riconoscimento dello stesso (cd. 106042 del 04.03.2008) La Commissione, riunita in camera di consiglio, rileva che la violazione si e¡¯ compiuta con la sottoscrizione e il contestuale deposito nelle mani del DG della lista gara e non al di fuori di essa, pertanto si verte nell¡¯ipotesi di cui all¡¯art. 61 delle NOIF, con conseguente competenza a decidere di questa Commissione. In prosecuzione del dibattimento, il rappresentante della Procura Federale, chiede la conferma del deferimento ricordando che esso ha avuto avvio dalla denuncia dell¡¯Osservatore Arbitrale a seguito della quale il Collaboratore della Procura ha potuto accertare, con successive indagini, sia l¡¯aggressione al calciatore della U.S.D. Marinese, Carmine Arnone, sia la partecipazione alla gara A.S.D. Oltrera ¨C Marinese, disputata in data 1 maggio 2010, di sette calciatori nelle file dell¡¯A.S.D. Oltrera privi di tesseramento a favore della Società inquisita. Di tale ultima violazione ¨¨ responsabile il Dirigente Baldini il quale, in sede di indagine, ha ampiamente confermato di aver reperito in un bar di Ponsacco i calciatori oggetto di deferimento. Se l¡¯atto di violenza nei confronti del calciatore della Marinese risulta dalle dichiarazione dell¡¯aggredito, dalle testimonianze dell¡¯Osservatore arbitrale e del calciatore Rrustemi Besnik, il mancato tesseramento dei calciatori risulta dall¡¯esame dei tabulati ufficiali, per cui il deferimento deve essere confermato. Chiede a tal fine l¡¯irrogazione delle seguenti sanzioni: al dirigente - allenatore, - BALDINI Gabriele, anni 1 di squalifica; ai calciatori: - VILAJET Shehu, ILESHI Eduart, QOSDA Lenian, la squalifica per anni uno; - BRESCIA Armando, BUDINI Abedin, BUDINI Mateo, ELMADOUN Hicham, la squalifica per mesi quattro. Rilevando trattarsi di soggetti non tesserati, la sanzione avrà esecuzione a decorrere dalla data del loro eventuale tesseramento. Il Presidente della Commissione chiede all¡¯allenatore Baldini di intervenire in propria difesa, il quale si limita a rispondere a domanda ¡°confermo quanto dichiarato al Collaboratore della Procura Federale¡±, aggiungendo semplicemente ¡° Sono un allenatore¡±. La decisione che la C.D.T.T. ¨¨ chiamata ad emettere riguarda, nell¡¯ambito della stessa gara, episodi ben distinti che vede coinvolti: ¡Ö calciatori autori di violenze verso un avversario; ¡Ö calciatori (o presunti tali) privi di tesseramento per la Società A.S.D. Oltrera; ¡Ö calciatori che non hanno risposto alle convocazioni della Procura Federale; ¡Ö l¡¯allenatore ¨C dirigente che ha immesso in squadra calciatori in posizione irregolare. Il deferimento trae le mosse dalla denuncia trasmessa dall¡¯Osservatore Arbitrale presente alla gara A.S.D. Oltrera-Marinese, disputata in data 1 maggio 2010, il quale ¨¨ dovuto intervenire per tentare di limitare l¡¯aggressione perpetrata da parte di un calciatore della Marinese, identificato per il Vilajet Shehu, in danno del calciatore Arnone Carmine. L¡¯episodio ¨¨ stato confermato, per avervi assistito personalmente, dal calciatore della USD Marinese, Rrustemi Besnik il quale inoltre precisa che l¡¯Arnone, mentre l¡¯O.A. teneva fermo il Vilajet, veniva aggredito anche da altri due calciatori della squadra avversaria che identificava nei calciatori indossanti le maglie n. 7 e n. 12. Tali maglie corrispondono, dall¡¯esame delle liste effettuato da questa Commissione, ai calciatori Qosda Lenian e Ileshi Eduart. L¡¯aggressione ¨¨ quindi ampiamente provata dalle prove testimoniali ed in ordine ad essa appare del tutto irrilevante quanto ha riferito all¡¯allenatore il Vilajet a giustificazione dell¡¯atto di violenza, ovvero di essere stato offeso dall¡¯Arnone. Si richiamano a tal proposito le dichiarazioni rese dall¡¯Osservatore Arbitro Gronchi, nella denuncia, il quale riferisce dell¡¯esistenza di un ¡°clima assolutamente tranquillo e privo di tensioni o astio¡± tra i componenti delle due squadre al momento di uscire dallo spogliatoio. Nell¡¯esaminare i fatti il Collaboratore della Procura Federale ha contestualmente appurato, tramite le liste espressamente richieste per verifica al C.R.T., che alcuni calciatori della A.S.D. Oltrera avevano partecipato alla gara privi di tesseramento per detta Società. Questi i risultati della verifica dei tabulati, relativi alla Società Oltrera, comunicata dal C.R.T.: N¡ã10) BUDINI Abedin Inesistente N¡ã11) BUDINI Mateo svincolato dal 1/7/2009 N¡ã2) DEL CORSO Jacopo svincolato dal 1/7/2008 N¡ã6) MARCONCINI Andrea tesserato Oltrera dal 22/10/2008 N¡ã8) VILAJET Shehu Inesistente N¡ã9) EL MADOUN Hicham inesistente N¡ã12) ILESHI Eduart inesistente N¡ã17) BRESCIA Armando inesistente N¡ã7) nome indecifrabile non sembra tesserato Per quanto si riferisce al n. 7 questa Commissione ha potuto appurare, confermando la dichiarazione fatta nello stesso senso dall¡¯allenatore Baldini, che il nominativo indicato sulla lista di gara corrisponde a Qosda Ledian e non ¨¨ compreso tra gli atleti tesserati per la Società Oltrera. Alle convocazioni disposte dal Collaboratore della Procura Federale non hanno risposto Vilajet Sheshu; Qosda Ledian; Ileshi Eduart, ovvero i tre calciatori ritenuti responsabili delle violenze commesse nei confronti di Arnone; peraltro la violazione relativa alla mancata presentazione non ¨¨ stata contestata. La responsabilità dell¡¯Allenatore Gabriele Baldini, regolarmente tesserato per la Soc. A.S.D. Oltrera quale Tecnico e nell¡¯occasione anche Dirigente Accompagnatore, ¨¨ indubbia viste le dichiarazioni rese dallo stesso con riferimento al reclutamento di alcuni dei calciatori, a lui sconosciuti, effettuato la stessa mattina dell¡¯incontro presso un bar di Ponsacco. La giustificazione addotta, circa la mancanza del numero necessario di calciatori della propria squadra da utilizzare per quella gara, si pone in assoluto contrasto con le norme federali concernenti i principi di lealtà e correttezza sportiva. Egli ha mandato in campo soggetti non tesserati ed ha sottoscritto la lista di gara con la quale, secondo il dettato dell¡¯art. 61 delle N.O.I.F., ha attestato la regolarità di tesseramento. E¡¯ bene altres¨¬ ricordare che il Baldini oltre ad essere allenatore rivestiva anche la carica di Dirigente accompagnatore. Il comportamento tenuto risulta ancor pi¨´ grave trattandosi del Campionato Juniores Provinciale cui partecipano atleti infra ventenni, ai quali debbono essere insegnate, soprattutto attraverso l¡¯esempio, non solo le norme tecniche ma anche quelle comportamentali da osservare anche, e forse soprattutto, fuori dal terreno di gioco. Non appare convincente la dichiarazione resa in istruttoria circa la mancanza di screzi con il Presidente il quale invece afferma di aver ¡°bisticciato ed interrotto i rapporti alcuni giorni prima¡± (della gara, n.d.e.) E¡¯ parere della C.D.T.T. che le violazioni commesse debbano essere sanzionate con la dovuta severità al fine di evitarne la ripetizione, avendo dimostrato il tesserato la massima inaffidabilità, P.Q.M. in accoglimento del deferimento, ritenute provate tutte le imputazioni, la Commissione infligge le seguenti sanzioni: - al dirigente - allenatore BALDINI Gabriele, anni 2 (due) di squalifica; ai calciatori: - VILAJET Shehu; ILESHI Eduart, QOSDA Lenian, la squalifica per anni uno e mesi sei; - BRESCIA Armando, BUDINI Abedin, BUDINI Mateo, EL MADOUN Hicham, la squalifica per mesi quattro. Le sanzioni irrogate a carico di soggetti eventualmente non tesserati decorreranno dalla data del loro primo tesseramento, per i tesserati dalla data di pubblicazione sul C.U. della presente delibera. Ai sensi dell¡¯art. 23 del C.G.S. infligge alla - alla Società A.S.D. Oltrera l¡¯ammenda di euro 400,00 (quattrocento). La Commissione, rilevata la mancata contestazione nei confronti dei calciatori Vilajet Sheshu, Qosda Ledian, Ileshi Eduart della violazione di quanto disposto dai commi 3 e 5 dell¡¯art. 1 del C.G.S., rinvia gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti che riterrà assumere.
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