COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 126 stagione sportiva 2010/2011 Gara S.P. Bagni di Lucca – Marina La Portuale (0-0) del 30/01/2011. Campionato di I categoria. In C.U. n.51 del 3/2/2011 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 126 stagione sportiva 2010/2011 Gara S.P. Bagni di Lucca – Marina La Portuale (0-0) del 30/01/2011. Campionato di I categoria. In C.U. n.51 del 3/2/2011 C.R.T. Reclama la società Sporting Bagni di Lucca avverso la squalifica per 5 giornate inflitte dal G.S. al calciatore Prateschi Renzo il quale “espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica offendeva il D.G.”. La reclamante chiede una diminuzione della sanzione contestando l’attribuzione di condotta violenta al gesto del proprio calciatore. Sostiene trattarsi di un intervanto scomposto che tuttavia non denota i caratteri della violenza. Per quanto attiene le offese al D.G. le stesse vengono imputate alla stanchezza dovuta allo stress agonistico. Chiede di essere ascoltata in udienza attraverso un suo rappresentante. Il D.G. nel supplemento di rapporto, conferma l’intenzionalità del fallo del calciatore. All’udienza del 25/02/2011 il presidente della società reclamante ha confermato la versione della società offerta in sede di gravame. La C.D.T.T. accoglie il reclamo. Da quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla narrativa dei fatti, il Collegio ritiene che la condotta del calciatore Prateschi, pur censurabile dal punto di vista sportivo, sia da inquadrare come atto di violenza non particolarmente grave, anche in virtù della mancanza di conseguenze verso il soggetto passivo dello stesso. Per quanto concerne le offese alcuna attenuante può essere concessa al tesserato. P.Q.M. La C.D.T.T. in accoglimento del reclamo proposto dalla società Sporting Bagni di Lucca, riduce da cinque a quattro le giornate di squalifica inflitte al calciatore Prateschi Renzo. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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