COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 120 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: reclamo del Gruppo Sportivo Dilettantesco Montecastello 2005 avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Restituto Marco fino al 11/06/2012 (C.U. n. 36 dell’19/01/2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 120 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: reclamo del Gruppo Sportivo Dilettantesco Montecastello 2005 avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Restituto Marco fino al 11/06/2012 (C.U. n. 36 dell'19/01/2011). Il G.S.T. applicava la sanzione, tempestivamente impugnata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara disputata in data 9 gennaio 2011 tra la società ospitante Casale Marittimo e la reclamante con la seguente contestazione nei confronti del Capitano Nencini Andrea: “Perché a fine gara il D.G. veniva colpito alla schiena da un sputo scagliato da uno di tre calciatori del Montecastello 2005 che Lui stesso girandosi velocemente ha visto dietro di sé senza riuscire ad individuare il colpevole del gesto violento. Il D.G. chiedeva assistenza per l'individuazione del colpevole alla società Montecastello 2005 ma non veniva prestata, pertanto in applicazione dell'art.3 comma 2 C.G.S. viene inflitta la sanzione al capitano con avvertenza che verrà a cessarne l'esecuzione al momento in cui venga individuato e comunicato a questo Giudice il nominativo dell'autore del fatto”. Successivamente la società comunicava che l'autore del gesto era il Sig. Restituto Marco e pertanto veniva pubblicato il seguente provvedimento: “Il G.S.T., vista la lettera giunta in data 13 Gennaio a firma del Presidente in carica per la corrente stagione con la quale la soc. Montecastello 2005 comunica in forma ufficiale l'autore del gesto violento nella persona del calciatore N°14 in distinta Sig. Restituto Marco, revoca, con effetto immediato la sanzione inflitta al calciatore capitano Sig. Nencini Andrea, comminando la stessa, data la tempestività della comunicazione, al calciatore Restituto Marco indicato dalla soc. Montecastello 2005 quale autore dell'atto. Provvedimento già in essere a partire dal giorno 14/01/2011 con comunicazione a mezzo telegramma alle società interessate.” Avverso tale decisione la Società Montecastello 2005 proponeva rituale reclamo contestando, in una precisa esposizione, la riferita dinamica degli eventi. Il giocatore avrebbe effettivamente, forse in ragione di un eccessiva salivazione, sputato ma in direzione diversa rispetto a quella in cui era posizionato, di spalle, l'arbitro; in ogni caso si sarebbe trattato di un gesto assolutamente involontario e conclude per la riduzione della squalifica comminata.All'udienza del 25 febbraio 2011 veniva sentito il delegato del Presidente ed il calciatore firmatario del reclamo i quali, dopo avere ascoltato il supplemento del D.G. espressamente richiesto da quest'organo giudicante, si riportavano, censurando il gesto, alle deduzioni ed alle conclusioni del reclamo sottolineando che il D.G. avrebbe assicurato di non far menzione sul rapporto di quanto aveva potuto verificare solo negli spogliatoi. Ad avviso di questa C.D.T. il reclamo della società merita parziale accoglimento. Le Carte federali, conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara.Il D.G. comunque, nel supplemento precisa quanto segue: “...lo sputo è stato volontario ed indirizzato alla mia persona” e ancora “risulta impossibile che uno sputo diretto a terra mi colpisse accidentalmente” anche perché “lo sputo lasciava un evidente segno bianco sulla divisa, all'incirca della dimensione della moneta di un euro, esattamente tra le scapole”. Questa C.D.T., rilevata la sostanziale conformità dei due resoconti, ritiene sufficientemente dimostrata la responsabilità del giocatore in ordine alla supposta violazione essendo stata tale condotta direttamente percepita dal D.G. anche se non esattamente attribuita. In ogni caso in punto di quantum deve osservarsi che il provvedimento risulta eccessivamente oneroso con riferimento alla consolidata giurisprudenza sul punto e pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T. al calciatore Restituto Marco deve essere parimenti ridimensionata. P.Q.M. La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo, riduce la squalifica inflitta al giocatore Restituto Marco fino all'12/01/2012 anziché fino all'11/06/2012 e dispone la restituzione della relativa tassa.
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