COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 124 Reclamo della ASD Tavola Calcio avverso dec. Del GST Pistoia. Squalifica Tarducci Cosimo per 4 gg. (C.U 35 del 02.02.2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 124 Reclamo della ASD Tavola Calcio avverso dec. Del GST Pistoia. Squalifica Tarducci Cosimo per 4 gg. (C.U 35 del 02.02.2011) Ilo giorno 29.01.2011, si svolgeva la gara Lampo – Tavola valida per il campionato provinciale juiniores. L’arbitro riferisce, nel proprio rapporto, di aver espulso, al 9° del secondo tempo, il calciatore Tarducci Cosimo reo di aver reagito con un pugno al naso dell’avversario facendogli uscire del sangue, il tutto a giuoco fermo. Sulla base di quanto sopra riportato, il GST, assumeva la decisione in oggetto indicata che viene in questa sede contestata dalla soc. Tavola la quale, non contesta il fatto ma lo descrive in maniera diversa. Ovvero, la societa’ contesta l’azione fallosa collocata in azione non di giuoco ma bensi’ nel tentativo del Tarducci di liberarsi dell’avversario da cui aveva subito un fallo, con il braccio aperto che involontariamente colpiva lo stesso al naso. Chiede una riduzione della sanmzione. Il reclamo deve essere respinto per le considerazioni che seguono. Le affermazioni della societa’ appaiono prive di ogni pregio e di parte, atteso che l’arbitro gia’ nel rapporto era stato estremamente chiaro nel descrivere l’episodio di cui si parla ribadendo in sede di supplemento reso per le vie brevi, che si e’ trattato di un episodio falloso a gioco fermo. Per quanto riguarda l’entita’ della sanzione, questa appare sin troppo benevola atteso che l’art. 19 comma 4 indica in cinque giornate la squalifica quando il gesto violento abbia prodotto delle conseguenze. Solo il fatto che il calciatore colpito, abbia ripreso il giuoco dopo le cure, ha indotto il Collegio a non inasprire la sanzione adottata in prime cure. P.Q.M. La CDT respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.
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