COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 145 Stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della ASD Valdarno avverso dec. Del GST Toscana. squalifica Pistolesi Alessandro fino al 16.03.2011. (C:U 53 del 17.02.2011 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 145 Stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della ASD Valdarno avverso dec. Del GST Toscana. squalifica Pistolesi Alessandro fino al 16.03.2011. (C:U 53 del 17.02.2011 ) La soc. Valdarno calcio femminile, con missiva del 18.02.2011, dopo essersi lamentata del fatto che il provvedimento assunto dal primo Giudice, sia privo di motivazione, chiede una revisione dello stesso ritenendolo eccessivo in relazione ai fatti accaduti sul campo durante la gara Valdarno CF / Pisa CF del 13/02/2011 Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Nel merito osserva il collegio come la mancata motivazione del GST, deriva dal fatto che la stessa, non essendo reclamabile non necessita di nessuna motivazione. Infatti l’art. 45 codice giustizia sportiva stabilisce come non siano reclamabili ed immediatamente esecutive, le sanzione per i tecnici fino ad un mese. Nel caso che occupa la sanzione risulta pari a 27 giorni P.Q.M. La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.
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