COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 130 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo dell’A.S.D. Audace Isola D’Elba avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Santucci Lorenzo fino al 29/03/2011. C.U. n 32 del 12/02/2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 130 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo dell’A.S.D. Audace Isola D’Elba avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Santucci Lorenzo fino al 29/03/2011. C.U. n 32 del 12/02/2011. Nel corso del secondo tempo della gara “ Audace Isola D’Elba – Follonica “ valevole per il campionato Allievi/A, al giocatore Santucci Lorenzo veniva notificato il secondo cartellino giallo.Alla notifica del cartellino suddetto il tesserato in questione si avvicinava con fare minaccioso al D.G. e gli urlava frasi gravemente offensive. Inoltre, al termine della gara, entrava indebitamente nello spogliatoio dell’arbitro, reiterando le frasi offensive e minacciose. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica fino al 29/03/2011. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società Audace Isola D’Elba, sostenendo che la frase del proprio tesserato è stata male interpretata dall’arbitro per una scarsa conoscenza della lingua italiana, essendo di origine rumena. Per quanto concerne l’episodio contestato al giocatore a fine gara nulla dice la reclamante, limitandosi a dichiarare che il giocatore si andava a scusare con l’arbitro. Il D.G. nel supplemento di rapporto si limita a confermare quanto descritto nel referto di gara. Nel caso in esame ad un reclamo estremamente sintetico, dove si afferma, unicamente, che l’arbitro avrebbe mal interpretato la frase offensiva rivoltagli contro, si contrappone un supplemento di rapporto, se possibile, ancora più sintetico. In quest’ultimo, infatti, l’arbitro si limita, esclusivamente, a confermare quanto descritto nel referto gara. Pertanto rimanendo il referto gara il solo documento contenente la descrizione dei fatti contestati al giocatore, per questa C.D. gli stessi risultano assolutamente provati. Relativamente alla sanzione la stessa appare ben calibrata rispetto alla condotta contestata al tesserato in oggetto. P.Q.M. Questa Commissione Disciplinare respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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