COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare GIOVANISSIMI REGIONALI 146 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo del G.S. Pistoia Nord avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Niccolai Tommaso con una squalifica di tre giornate C.U. n.53 del 17/02/2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare GIOVANISSIMI REGIONALI 146 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo del G.S. Pistoia Nord avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Niccolai Tommaso con una squalifica di tre giornate C.U. n.53 del 17/02/2011. Per aver spinto con violenza un giocatore avversario il tesserato in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco. Per tale condotta veniva sanzionato dal G.S. con una squalifica per tre giornate. Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società del Pistoia Nord, lamentandosi della eccessiva severità del giudicato del G.S., essendosi trattato di “ un banale scambio di spinte tra due ragazzi”. Chiede pertanto una riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara dichiara che il calciatore in questione, dopo essere stato vittima di un normale fallo di gioco, si avvicinava all’avversario e lo spintonava con violenza. Dall’esame degli atti del procedimento emerge in maniera chiara la responsabilità del calciatore Niccolai Tommaso. Il D.G. definisce violenta la spinta ed il G.S. ha sanzionato il comportamento del giocatore nella misura minima prevista dal C.G.S. per i casi di condotta violenta verso calciatori avversari. Pertanto non vi sono i presupposti per una diminuzione della sanzione applicata. P.Q.M. Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it