COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 147 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della A.S.D. Portuale Guasticce avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato il giocatore Gigoni Lorenzo con una squalifica di due mesi. C.U. n.53 del 17/02/2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 147 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della A.S.D. Portuale Guasticce avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato il giocatore Gigoni Lorenzo con una squalifica di due mesi. C.U. n.53 del 17/02/2011. Per aver posto le mani sul petto del D.G., facendolo indietreggiare di circa un metro, il calciatore in oggetto veniva sanzionato dal G.S. con una squalifica di due mesi. Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società Portuale Guasticce. Quest’ultima, pur non negando il fatto contestato al proprio tesserato, afferma che la spinta è da considerare del tutto involontaria. A tal fine la reclamante ripropone la “ solita” versione che,per quanto concerne gli episodi di spinta all’arbitro, è diventata la principale linea difensiva delle società reclamanti. Più precisamente che il giocatore ha spinto l’arbitro in quanto a sua volta spinto dagli altri compagni di squadra, che avevano creato il solito capannello intorno al D.G. L’arbitro nel supplemento di rapporto afferma che, al momento dell’espulsione, non vi era alcun capannello di giocatori intorno a lui. Che il solo giocatore presente, oltre al tesserato in questione, era il capitano, che gli chiedeva con estrema educazione il motivo del provvedimento di espulsione. Conferma il contatto fisico, avvenuto in maniera assolutamente volontaria e l’indietreggiamento di circa un metro. Dall’esame degli atti di gara emerge in maniera incontestabile la condotta posta in essere dal giocatore in questione. Condotta che, a parere di questo organo giudicante, appare essere stata valutata in maniera alquanto “ generosa” dal G.S., stante ormai una giurisprudenza di questa C.D. alquanto consolidata in tema di spinte nei confronti degli arbitri. Pertanto ritenendo che vi sono i presupposti per una reformatio in peius della decisione del G.S., ex art.36 comma 3 del C.G.S. Questa Commissione Disciplinare ritiene congruo sanzionare la condotta del calciatore Lorenzo Gigoni con una squalifica di quattro mesi. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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