COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 148 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall’A.S.D. ScintillaPisaEst avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Macelloni Stefano fino al 17.04.2011. C.U. N° 53 del 17.02.2011.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
148 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall’A.S.D. ScintillaPisaEst avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Macelloni Stefano fino al 17.04.2011. C.U. N° 53 del 17.02.2011.
Il Giudice Sportivo squalificava l’allenatore Macelloni Stefano fino al 17.04.2011 poiché “entrava indebitamente in campo ed offendeva il D.G. e gli Organi Federali”. La squalifica, naturalmente, traeva origine dal rapporto di gara, dove il D.G. evidenziava anche le frasi udite e rivolte alla sua persona, nonché dal rapporto del commissario di campo il quale riferiva quanto proferito tanto all’arbitro quanto ad egli stesso. Avverso tale provvedimento propone reclamo la società, formulando le seguenti osservazioni: Preliminarmente evidenzia come il tesserato sia stato vittima di “innumerevoli errori che distorcono la veridicità dei fatti accaduti”, eccependo un “gravissimo danno di immagine” al tesserato, e preoccupandosi dei pensieri che possano essere venuti in mente ai lettori del comunicato (che ad avviso della reclamante è stato scaricato dal sito circa cinquemila volte). Asserisce che il lettore avrebbe un’immagine di una persona nevrotica, che non riesce a contenere i propri impeti. Ancora, precisa che il referto sia frutto di gravissime inesattezze, “e purtroppo scorrettezze”, che il rapporto arbitrale e quello del commissario siano “una prova loro stessi dei fatti inventati”, e che i due verbali si contraddicono in modo palese. Ad avviso della società, l’incolpato, al termine della gara, stringeva la mano al D.G. senza proferire verbo; ammette, invece, che abbia conferito con il commissario di campo “scambiando opinioni sull’operato del D.G., critiche anche dure sulla pessima prestazione dello stesso, ponendo più volte l’attenzione su come, questo D.G. non fosse stato adatto a dirigere una gara così importante…..Dando colpa non a lui ma alla designazione arbitrale…”. Afferma, ancora, che il commissario “commentava con innumerevoli presenti e testimoni che era d’accordo con tutte le rimostranze…”. Evidenzia che il colloquio con il commissario di campo non poteva essere stato udito dal D.G., in quanto già rientrato negli spogliatoi, e precisa che lo stesso arbitro non ha mai conferito con l’allenatore, e se anche lo avesse fatto, questo confermerebbe la “falsità” del referto. La reclamante, quindi, riepiloga la dinamica degli eventi secondo il proprio punto di vista, ovvero:
il commissario di campo avrebbe riportato al D.G., al termine della partita, e dopo che i tesserati avevano abbandonato il recinto di gioco, fatti che l’arbitro stesso non avrebbe né visto né sentito, “inducendolo a scrivere offese inventate”, influenzandolo a descrivere “situazioni mai avvenute”.
Afferma ancora, la reclamante, che il gravame “si basa su un falso ideologico”. Infine, conclude confrontando le versioni del D.G. e del Commissario di campo, evidenziando che il rapporto di quest’ultimo sarebbe privo di sottoscrizione, e richiedendo “un incontro fra le parti”, ritenendo infine non veritiere e non attendibili le versioni riportate in atti. Nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, l’arbitro precisa di aver sentito parte della conversazione fra il Macelloni e il commissario; il commissario di campo confermava talune frasi attribuitegli dalla società. Istruito il reclamo, il Collegio è in grado di decidere. Preliminarmente, si ribadisce come la richiesta di “incontro fra le parti” non possa essere accolta in quanto non prevista dalle Carte Federali; né, tale richiesta, può essere interpretata come istanza di audizione personale. Quindi, si respinge l’eccezione sulla mancata sottoscrizione del rapporto del commissario; il rapporto risulta sottoscritto nella seconda pagina, in calce. Ciò detto, ed in merito ai fatti descritti negli atti di gara, il reclamo deve essere respinto. Quanto indicato dal D.G. nel rapporto di gara, e sostanzialmente ribadito – almeno parzialmente – nel supplemento di rapporto, risulta ben sanzionato dal Primo Giudice. A questo proposito non può sottacersi come il reclamo sia impostato più che per difendere il proprio tesserato, per evidenziare talune discordanze e “falsi ideologici” che la società ha rilevato agli atti; è ben consapevole, lo si evince chiaramente dal tenore del reclamo, della natura di fonte privilegiata del referto dell’arbitro. Ma non solo: indipendentemente dal fatto che il D.G. possa aver sentito o meno, totalmente o parzialmente, le frasi dell’allenatore incolpato, tanto l’arbitro quanto il commissario riferiscono sia le offese sia le frasi irriguardose, e la società, di fatto, smentisce solo le prime ma non le seconde (anzi). Ad abundantiam e per quanto occorrer possa, è altresì difficile credere, in un fine gara, che l’allenatore della squadra perdente facesse “rimostranza” sulla direzione dell’incontro senza offesa alcuna contro il D.G.. La circostanza che il Macelloni sia stato oggetto di squalifica non può certo configurarsi come quel danno grave che lamenta la società. Il fatto, di per se stesso, se vogliamo, non è certo dei più gravi fra quelli cui, purtroppo, frequentemente si assiste. Ed è difficile, per chi si occupa di sport, poter giudicare come nevrotica una persona che viene squalificata con la motivazione in epigrafe. Ciò detto, le affermazioni della reclamante appaiono senz’altro importanti e gravi. In sostanza, la società in modo inequivocabile taccia come falso il referto di gara, negando che il D.G. possa aver effettivamente udito, ed ammettendo invece il colloquio solo con il Commissario di campo. Poiché quanto sostenuto dalla società necessita di ulteriori approfondimenti, e non solo unidirezionali (che peraltro possono prescindere dall’esito di questo giudizio), il Collegio ritiene di dover inviare gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza. P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, con conseguente incameramento della relativa tassa. Dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per quanto di competenza di detto Ufficio.
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