COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 154 Stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della ASD Sales avverso dec. Del GST Firenze. squalifica Bosi Andrea fino al 25.03.2011. (C.U 39 del 23.02.2011 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 154 Stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della ASD Sales avverso dec. Del GST Firenze. squalifica Bosi Andrea fino al 25.03.2011. (C.U 39 del 23.02.2011 ) La societa’ Sportiva Sales, con missiva del 01.03.2011, inoltra reclamo a questa CDT negando quanto attribuitogli dal GS nella sentenza di primo grado e quindi chiede che la sentenza sia adeguatamente rivista e ridotta. Chiede altresi’ di essere ascoltata in sede di discussione del reclamo. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Nel merito osserva il collegio come la mancata motivazione del GST ( non si riesce a capire di quale motivazione si parli nel reclamo dal momento che la decisione assunta in prime cure ne e’ priva ), deriva dal fatto che la stessa, non essendo reclamabile non necessita di nessuna motivazione. Infatti l’art. 45 codice giustizia sportiva stabilisce come non siano reclamabili ed immediatamente esecutive, le sanzione per i tecnici fino ad un mese. Nel caso che occupa la sanzione risulta pari a 30 giorni e quindi un mese. Da qui anche la richiesta audizione, risultando inutile non puo’ essere accolta. P.Q.M. La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.
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