COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI REGIONALI 131 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo Centrolido National 1965 Avverso Squalifica Barsotti Matteo Fino Al 1882011 (C.U. N° 52 Del 1022011)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
ALLIEVI REGIONALI
131 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo Centrolido National 1965 Avverso Squalifica Barsotti Matteo Fino Al 1882011 (C.U. N° 52 Del 1022011)
Propone rituale reclamo la Centrolido Nazionale 1965 avverso la decisione del G.S.T. Toscano a carico del calciatore Barsotti Matteo con la seguente motivazione: “A seguito di provvedimento tecnico raccoglieva della sabbia e da una distanza di circa tre metri la tirava verso il D.G. senza colpirlo”.
La reclamante chiede una riduzione ritenendo eccessivo il provvedimento.
Non nega che il gesto vi sia stato, ma afferma trattarsi di un gesto di nervosismo non finalizzato a ledere il D.G., anche perché, si sostiene, se il calciatore avesse avuto la volontà di colpire l’arbitro lo avrebbe sicuramente potuto fare data la vicinanza tra i due, mentre nel caso di specie il D.G. nemmeno veniva sfiorato.
Tali argomentazioni venivano ribadite dal rappresentante della società all’udienza del 4 marzo 2011.
La C.D. esaminati gli atti, sentita la reclamante, acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere il reclamo.
Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma la versione fornita dalla reclamante attribuendo al gesto del Barsotti i connotati della stizza e non del gesto violento.
In modo preciso descrive la piccola quantità di sabbia ed il fatto che nonostante la vicinanza il lancio non poteva essere nemmeno potenzialmente lesivo.
Alla luce di quanto emerso e della migliore descrizione fornita dal D.G. dell’episodio, la C.D. ritiene eccessiva la sanzione comminata dal primo giudice e conseguentemente la riduce in modo considerevole.
P.Q.M.
La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Barsotti Matteo fino al 30 aprile 2011, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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