COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 156 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla U.C. Spavecchiano S. Giuliano Terme avverso la delibera con la quale il G.S.T.Toscana ha sanzionato il calciatore Palumbo Giuseppe con la squalifica per cinque giornate. (C.U. n. 53/2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 156 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla U.C. Spavecchiano S. Giuliano Terme avverso la delibera con la quale il G.S.T.Toscana ha sanzionato il calciatore Palumbo Giuseppe con la squalifica per cinque giornate. (C.U. n. 53/2011). Con il proprio reclamo la Società Spavecchiano, non entrando nel merito dei fatti e nulla eccependo in ordine alla entità della sanzione, chiede la rettifica del provvedimento del G.S.T. chiedendo che esso venga assunto nei confronti del calciatore Festa Carmine (maglia n. 15) anziché nei confronti del calciatore Palumbo Giuseppe (maglia n. 14). Non motiva in alcun modo il reclamo affermando testualmente che “Il Palombo Giuseppe dopo aver appreso la notizia dal giornale (calcio più) aveva un attimo di rabbia per non aver commesso il fatto, con la presente inoltriamo reclamo verso la decisione del Giudice Sportivo chiedendo la rettifica della sanzione da addebitarsi al nr. 15 (Festa Carmine)” La Commissione, ricordando alla Società che i tesserati hanno cognizione dei provvedimenti loro destinati unicamente tramite il Comunicato Ufficiale del C.R.T., rileva come il reclamo sia assolutamente immotivato e comunque, per buona pace della reclamante, precisa che il D.G. ha confermato in questa sede, come del resto aveva già fatto in occasione del giudizio innanzi al G.S.T., che il tesserato oggetto del provvedimento disciplinare è il calciatore Palumbo Giuseppe e non altri.- Ricordando il carattere di prova assoluta rivestita, su espressa norma federale, dagli atti ufficiali di gara il reclamo è da respingere oltre che inammissibile per assoluta carenza di motivi. P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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