COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 151 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Montescudaio, avverso la squalifica per 5 gare effettive inflitta dal G.S.T. al giocatore Sandri Niccolò ( C.U. n. 53 del 17/02/2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 151 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantistica Montescudaio, avverso la squalifica per 5 gare effettive inflitta dal G.S.T. al giocatore Sandri Niccolò ( C.U. n. 53 del 17/02/2011). Con rituale e tempestivo gravame l'Unione Sportiva Dilettantistica Montescudaio adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento tenuto dal calciatore Sandri nel corso dell’incontro esterno disputato in data 13/02/2011 contro la Società Montalcino. Nella motivazione riportata nel Comunicato si legge: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario provocandogli fuoriuscita di sangue da un labbro” L’impugnante contesta la sussistenza dell’atteggiamento violento avendo il giocatore solo difeso una palla alta, alzando leggermente il gomito, senza alcuna volontà lesiva; si sarebbe trattato di un semplice fallo di giuoco non connotato da alcuna premeditazione ed il contatto sarebbe stato assolutamente leggero considerate le limitatissime conseguenze (una piccola fuoriuscita di sangue) anche con riferimento all'imponente stazza del giocatore sanzionato. Chiede pertanto che la sanzione venga adeguatamente ridotta. All'udienza dell'11 marzo 2011 la società tramite il proprio presidente, dopo aver avuto lettura del supplemento arbitrale, insisteva nel reclamo confermando l'involontarietà del fallo e precisava che il giocatore colpito non era nemmeno dovuto uscire dal campo come prevede il regolamento in caso di perdita ematica. Concludeva pertanto per l'accoglimento dell'impugnazione. A parere di questa Commissione il reclamo non risulta fondato. Non esiste alcun dubbio sul fatto che effettivamente il giocatore abbia colpito l'avversario con un pugno e non con una manata poiché il dato emerge non solo dal rapporto ma anche dal supplemento espressamente richiesto e presente nel fascicolo; risulta altrettanto innegabile che il contatto abbia cagionato all'avversario delle conseguenze che integrano gli elementi della fattispecie. Infatti, pur rilevando che il D.G. descrive il “pugno” come “leggero” (evidentemente riferendosi alla intensità del gesto) l'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” prevede al comma 4 lettera b): “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica [...] per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.” ovvero alla lettera c) “per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b)”. Orbene, il D.G. nel supplemento stabilisce che “il pugno è stato dato volontariamente” e precisa che il medesimo sarebbe stato sferrato “a gioco fermo” provocando la fuoriuscita di sangue dal labbro; tale descrizione smentisce categoricamente le difese proposte attestando sia l'assoluta illiceità del gesto, dolosamente effettuato al di fuori delle regole del giuoco, sia le pur limitate conseguenze da sempre, per giurisprudenza consolidata, connesse all'ipotesi aggravata di cui alla citata lettera c) dell'art. 19 C.G.S.. Non risponde infatti al vero che qualsiasi fuoriuscita di sangue obblighi il D.G. ad interrompere il gioco per fare uscire il calciatore ma tale provvedimento deve essere adottato solo in caso di una perdita ematica di tale importanza da costituire un pericolo per la salute dello stessa atleta, dei suoi compagni e degli avversari. La sanzione applicata quindi dal G.S.T. al giocatore Manuel Sandri risulta, per i motivi sopra esposti, corretta e contenuta nei minimi limiti edittali. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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