COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 157 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall’Unione Sportiva Fabbrica avverso la decisione del G.S.T che ha squalificato il giocatore Montagnani Marco fino al 17.06.2011. C.U. N° 53 del 17.02.1011
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
157 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall'Unione Sportiva Fabbrica avverso la decisione del G.S.T che ha squalificato il giocatore Montagnani Marco fino al 17.06.2011. C.U. N° 53 del 17.02.1011
Il Giudice Sportivo comminava la squalifica in epigrafe al giocatore Marco Montagnani "per aver calciato il pallone verso il D.G. da una distanza di circa 15 metri, colpendolo al braccio".
Con il reclamo proposto la società chiede una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva e "non commisurata al fatto contingente".
Non nega, la reclamante, l'episodio, ma lo annovera fra i gesti non volontari; il calciatore avrebbe calciato il pallone esclusivamente per allontanarlo, senza alcun intento di raggiungere l'arbitro, che sarebbe stato colpito in modo del tutto casuale.
L'arbitro, tanto nel rapporto di gara quanto nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, evidenzia tanto la volontarietà del gesto quanto la presenza di dolore, seppur momentaneo e lieve.
Il reclamo non merita accoglimento, ma consente di ripristinare la giusta ed equa sanzione per il fatto commesso.
Risulta evidente, dal gravame proposto, la totale mancanza di conoscenza da parte della reclamante degli orientamenti della giustizia sportiva toscana, sia in primo grado che in secondo.
E' notorio come il giocatore che calcia il pallone verso il D.G., colpendolo, generalmente è punito con una sanzione che ha come riferimento l'anno di squalifica. Dopodichè, in base ai singoli distinguo, questa sanzione può essere aumentata o diminuita, ma senza perdere di vista la sanzione di riferimento.
Nella fattispecie in esame, è acclarata la volontarietà del gesto, nonchè il momentaneo dolore patito dall'arbitro. La tesi della società appare priva di consistenza e non credibile.
Ma la società non si è resa nemmeno conto dell'eccessiva clemenza del Primo Giudice, che ha sanzionato con soli quattro mesi il gesto commesso dal tesserato. Ciò consente, però, in questa sede, di poter ripristinare quei criteri di equità, tenendo a mente sanzioni analoghe comminate per episodi similari. Non ottemperando a tale richiamo, coloro che in passato hanno subito sanzioni più afflittive sarebbero stati in qualche modo penalizzati e discriminati.
Con il potere discrezionale attribuito dalle Carte Federali a questo Collegio, pertanto, stante l'evidente sporporzione fra sanzione e fatto contestato, si ritiene di ripristinare il giusto equilibrio mediante l'istituto della reformatio in peius, comminando una sanzione più afflittiva di quella irrogata dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il reclamo e irroga al tesserato Montagnani Marco la squalifica fino al 17.12.2011. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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