COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 23 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Roberto del Monte, tesserato per la U.S.D. San Vincenzo per la violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 5 del C.G.S.; – la U.S.D. San Vincenzo per la responsabilità oggettiva prevista dal comma 2 dell’art. 4 del medesimo Codice.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 23 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Roberto del Monte, tesserato per la U.S.D. San Vincenzo per la violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 5 del C.G.S.; - la U.S.D. San Vincenzo per la responsabilità oggettiva prevista dal comma 2 dell’art. 4 del medesimo Codice. Le offese rivolte dal Dirigente Del Monte all’Osservatore del D.G. ed alla intera categoria arbitrale in occasione della gara S.Vincenzo – Audace Isola d’Elba disputata in data 18 aprile 2010, riportate sulla denuncia fatta pervenire, tramite il G.S.T.Toscana, dal Sig. Davide Anselmi A.B., nell’occasione Osservatore arbitrale, ha indotto la Procura Federale, previa attività istruttoria, a disporre il deferimento di cui in premessa. Il Presidente del Collegio così riassunti i fatti dichiara aperto il dibattimento dando atto della presenza di: - Roberto Del Monte, Dirigente con la qualifica di segretario, tesserato per l’U.S.D. San Vincenzo; - la Società U.S.D. San Vincenzo, rappresentata dal vice Presidente, Sig. Roberto Gianfaldoni, come da delega contestualmente depositata. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini.. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. - al Sig. Del Monte Roberto, sulla pena base di mesi sei, la inibizione per mesi quattro; - alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale l’ammenda di 300,00 (trecento) sulla pena basa richiesta in € 500,00 La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle seguenti sanzioni: - al Sig. Del Monte Roberto la inibizione per mesi quattro (quattro); - alla Società U.S.D. San Vincenzo, l’ammenda nella misura di € 300,00 (trecento). DISPONE la chiusura del dibattimento.
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