COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 24/ P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: Menichini Paolo, cui viene contestata la violazione dell’art. 1,c.1 del C.G.S. per la condotta violenta tenuta nei confronti dell’arbitro della gara Pol.Garzella – Villamagma, disputata in data 14.02.2010.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 24/ P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: Menichini Paolo, cui viene contestata la violazione dell’art. 1,c.1 del C.G.S. per la condotta violenta tenuta nei confronti dell’arbitro della gara Pol.Garzella – Villamagma, disputata in data 14.02.2010. A seguito del rinvio degli atti, di cui alla delibera assunta da questa C.D. con il C.U. n.54/2010, il G.S.T. di Pisa squalificava, in applicazione di quanto disposto dall’art. 3 del C.G.S, il capitano della squadra della Polisportiva Garzella, essendo rimasto sconosciuto l’autore dell’atto di violenza - calcio ad un caviglia – indicato in epigrafe. Di conseguenza il calciatore Cestra Maurizio, per l’appunto capitano della Pol.va Garzella, veniva squalificato fino al 31.12.2010, fatta salva la eventuale indicazione del nominativo del colpevole. Il tutto come da C.U.n. 40 della Delegazione provinciale di Pisa in data 14 aprile 2010. Con nota pervenuta in data 16 settembre la Procura Federale riceveva dal G.S.Territoriale di Pisa, la nota, recante la data del 29 luglio 2010, con la quale il Presidente pro tempore della Polisportiva Garzella indicava nel calciatore Menichini Paolo “l’autore del calcio da dietro alla caviglia del D.G.” Assunti a verbale alcuni tesserati della Società in questione, tra loro compreso il Menichini, la Procura ha disposto il deferimento di cui è causa. Hanno risposto alla conseguente rituale convocazione: - il calciatore Menichini Paolo, assistito da - l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale. Prima dell’inizio del dibattimento il soggetto deferito dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopone alla attenzione del Collegio: squalifica per anni uno, sulla pena base di anni uno e mesi sei. La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità della sanzione indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione della sanzioni: della squalifica per anni 1 (uno) al calciatore Menichini Paolo DISPONE la chiusura del dibattimento.
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