COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 162 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo A.S.D. Vaianese Avverso Ammenda Euro 300,00(C.U. N° 54 Del 2422011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 162 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo A.S.D. Vaianese Avverso Ammenda Euro 300,00(C.U. N° 54 Del 2422011) Propone rituale reclamo la A.s.d. Vaianese avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna e gli organi arbitrali. Per emissione suoni in prossimità della posizione di un A.A. che a causa della vicinanza riportava sensazione di fastidio, recidiva.”. Nel chiedere una riduzione della sanzione la reclamante non contesta l’accaduto, ma si giustifica ritenendo impossibile per la stessa società, oltre che ad effettuare una preventiva opera di educazione e e sensibilizzazione, controllare ed impedire le iniziative di singoli tifosi durante lo svolgimento delle gare. Nel caso di specie argomenta di essersi prodigata perché gli episodi di contestazione rimanessero confinati entro limiti verbali. Quanto ai suoni che infastidivano un A.A. precisa che trattavasi di una trombetta di quelle usate a carnevale, non nelle vicinanze immediate dell’A.A., ma azionata da uno spettatore isolato presente in tribuna. Tali argomentazioni venivano ribadite nel corso dell’audizione personale del 25 marzo 2011 dal delegato della società. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. La reclamante non contesta i fatti, ma tenta solo di attenuarne la portata sanzionatoria. Quanto alla giustificazione circa la impossibilità di controllo di ogni singolo spettatore ed episodio, si ribadisce che è proprio il senso della norma che prevede la responsabilità oggettiva, che impone una punizione alla società per fatti commessi dai propri sostenitori, indipendentemente dalle misure preventive ed educative che la stessa società asserisca di aver posto in essere che non possono essere rilevate a posteriori con criteri oggettivi e probanti. La sanzione appare ben commisurata anche in relazione alla contestata recidiva. P.Q.M. La C.D. conferma la sanzione, respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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