COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 168 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della Nuova A.C. Foiano avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Giannerini Michele con una squalifica di cinque giornate. C.U. n. 58 del 10/03/2011.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 68 del 14 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
168 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della Nuova A.C. Foiano avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Giannerini Michele con una squalifica di cinque giornate. C.U. n. 58 del 10/03/2011.
Nel corso del 1° tempo della gara “ Nuova Foiano – Levane” valevole per il campionato di 1° categoria, il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di giuoco per aver colpito con una gomitata alla bocca un giocatore avversario. Per tale condotta violenta veniva sanzionato dal G.S. con una squalifica per cinque giornate.
Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società Nuova Foiano. Quest’ultima afferma che il gesto del proprio tesserato è stato assolutamente involontario e oltretutto commesso durante un’azione di gioco. A tal proposito la reclamante dichiara che il suo portiere era in possesso del pallone e si accingeva a rinviarlo, per cominciare una nuova azione di gioco, non accorgendosi che alle sue spalle un giocatore avversario gli passava accanto. La reclamante contesta anche la descrizione che l’arbitro fa dell’azione incriminata. Secondo la società, infatti, essendo i due giocatori di eguale altezza il portiere, alzando il gomito, non avrebbe potuto colpire l’avversario che gli passava parallelamente accanto.
L’arbitro nel suo supplemento di rapporto richiama al contenuto del rapporto gara, senza nulla aggiungere in relazione alle affermazioni contenute nel reclamo.
Questa Commissione Disciplinare, esaminati gli atti del procedimento,ritiene sufficientemente provati i fatti ascritti al giocatore Giannerini Michele. La ricostruzione della reclamante, tesa a dimostrare che si è trattato di un semplice incidente di gioco e non di un atto volontario, appare poco convincente, anche perché l’azione si era conclusa e il portiere si accingeva a rimettere in gioco la palla. Appare difficile credere che il portiere ritenga necessario alzare il gomito per proteggere il pallone, che è in suo possesso,da un avversario che si trova accanto. E comunque l’arbitro nel suo rapporto gara dichiara che si è trattato di un colpo volontario che ha causato anche perdita di sangue. Pertanto non essendovi dubbio che la condotta sia da qualificare come violenta, con conseguenze fisiche, la sanzione applicata dal G.S. appare corretta.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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