COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 177 stagione sportiva 2010/2011 Gara Lammari M. Micheli – San Marco Avenza (1-2) del 12/03/2011. Campionato Juniores Regionali. In. C.U. n.59 del 18/03/2011 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 177 stagione sportiva 2010/2011 Gara Lammari M. Micheli – San Marco Avenza (1-2) del 12/03/2011. Campionato Juniores Regionali. In. C.U. n.59 del 18/03/2011 C.R.T. Reclama la società Lammari M. Micheli avverso la squalifica fino al 18/09/2013 inflitta al calciatore Sestini Samuele il quale “espulso per avere offeso il D.G. alla notifica lo colpiva con un pugno al collo provocandogli forte dolore tanto che l’arbitro, a fine gara, era costretto a ricorrere al Pronto Soccorso dove gli veniva rilasciata certificazione che viene acquisita agli atti”. La reclamante contesta quanto riferito dall’arbitro relativamente al colpo ricevuto che rileva essere stato inferto a mano aperta e non con un pugno. Da ciò la minore gravità del gesto. Chiede una riduzione della sanzione e di essere udita. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto evidenziato in prime cure. All’udienza del giorno 01/04/2011 avanti al Collegio, il rappresentante della reclamante ha confermato la tesi difensiva evidenziando, ancora una volta, che il gesto del proprio tesserato si è concretizzato in un colpo a mano aperta e non con un pugno chiuso. La C.D. esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo. In via preliminare il Collegio sottolinea la gravità del gesto posto in essere dal calciatore e la sua scarsa attitudine al rispetto delle regole sportive; infatti, occorre tenere presente che la reazione del Sestini è avvenuta a seguito di una banale ammonizione per un fatto di gioco. Ciò premesso il Collegio ritiene comunque che la sanzione da infliggere al calciatore dovrà essere assolutamente afflittiva in termini di quantificazione della stessa. Tuttavia, da un’analisi dei fatti così come prospettati e dalla documentazione in atti, occorre esaminare con attenzione la certificazione medica rilasciata al P.S. dalla quale risulta che il paziente (l’arbitro) “Riferisce di essere stato aggredito con compressione forzata manuale sulla trachea”. Prognosi: 3 gg salvo complicazioni. Ora, se quanto riportato dal sanitario è corrispondente alla realtà, il termine “compressivo” abbinato al quello di “aggressione” potrebbe far pensare ad un stretta piuttosto che ad un pugno quindi ad un evento diverso da quello riportato. Non solo, ma il sanitario referta anche la non presenza di ecchimosi, ematomi e disfonia il che fa propendere per un trauma di lieve entità, senza nulla togliere alla gravità del gesto, che ha determinato una prognosi di soli 3 giorni. Da quanto esposto il Collegio ritiene che la sanzione disciplinare inflitta al calciatore vada pertanto rideterminata così come in dispositivo. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il reclamo e per l’effetto riduce la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Sestini Samuele che viene pertanto squalificato fino al 18/03/2013. Si dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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