COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI TERZA CATEGORIA 182 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla Polisportiva Lagunare A.S.D. Orbetello avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha assunto i seguenti provvedimenti: • SOCIETÀ POLISPORTIVA LAGUNARE, ammenda euro 1.000,00 (mille) Per contegno offensivo verso gli organi arbitrali prima dell’inizio della gara. Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. e organi arbitrali gara. Per nutrito lancio di sputi verso l’arbitro al termine del p.t. che raggiungevano lo stesso ad una spalla, ad. un braccio, ad una mano e sulla fronte. Per aver reiterato tale “pioggia” di sputi al termine della gara che colpivano l’arbitro in pieno petto, ad un braccio ed in pieno volto ed alla bocca. Per insufficiente custodia degli accessi alla zona spogliatoi tanto che dirigente precedentemente allontanato poteva indebitamente accedervi più volte. Sanzione aggravata per la passività della dirigenza locale. • GIACOMELLI MARIO Spalancava la porta dello spogliatoio del D.G. con violenza ed invitava lo stesso ad entrarvi mentre nel contempo lo offendeva – inibizione a svolgere ogni attività fino al g.8/ 5/2011 • PAZZAGLIA FERDINANDO Si rendeva protagonista in ripetute e distinte occasioni durante la gara ed al termine della stessa di grave contegno offensivo, minaccioso ed intimidatorio verso il D.G. accedendo più volte indebitamente al recinto spogliatoi. – squalifica fino al 24/11/2011 • RUM ANDREA Espulso per aver offeso il D.G., alla notifica gli rivolgeva frase ìrriguardosa e lo minacciava – squalifica fino al 23/ 4/2011 • CASSAI ENRICO Per aver offeso il D.G. in ripetute e distinte circostanze. squalifica per tre gare. • GIOVANI DANIELE Espulso per gioco violento, alla notifica offendeva il D.G., squalifica per tre gare • GORACCI RICCARDO A fine gara offendeva e minacciava il D.G. cercando di aggredirlo non riuscendovi perché bloccato dall’intervento di ben quattro compagni. – squalifica fino al 24/ 9/2011 • TEODOLI ALESSIO A fine gara negava l’aiuto richiestogli dal D.G. ed anzi incitava il proprio allenatore alla contestazione ed offendeva l’arbitro. Sanzione aggravata per la qualifica di capitan – squalifica fino al 1/ 5/2011 • ULANIO STEFANO A fine gara ostacolava il rientro del D.G. nello spogliatoio e costringendolo ad indietreggiare. Nel contempo lo offendeva – squalifica fino al 23/ 4/2011. • AVVENTO DANIELE A fine gara offendeva il D.G. e gli organi arbitrali. – squalifica per tre gare. (C.U. n. 60/2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI TERZA CATEGORIA 182 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla Polisportiva Lagunare A.S.D. Orbetello avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha assunto i seguenti provvedimenti: • SOCIETÀ POLISPORTIVA LAGUNARE, ammenda euro 1.000,00 (mille) Per contegno offensivo verso gli organi arbitrali prima dell’inizio della gara. Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. e organi arbitrali gara. Per nutrito lancio di sputi verso l’arbitro al termine del p.t. che raggiungevano lo stesso ad una spalla, ad. un braccio, ad una mano e sulla fronte. Per aver reiterato tale “pioggia” di sputi al termine della gara che colpivano l’arbitro in pieno petto, ad un braccio ed in pieno volto ed alla bocca. Per insufficiente custodia degli accessi alla zona spogliatoi tanto che dirigente precedentemente allontanato poteva indebitamente accedervi più volte. Sanzione aggravata per la passività della dirigenza locale. • GIACOMELLI MARIO Spalancava la porta dello spogliatoio del D.G. con violenza ed invitava lo stesso ad entrarvi mentre nel contempo lo offendeva - inibizione a svolgere ogni attività fino al g.8/ 5/2011 • PAZZAGLIA FERDINANDO Si rendeva protagonista in ripetute e distinte occasioni durante la gara ed al termine della stessa di grave contegno offensivo, minaccioso ed intimidatorio verso il D.G. accedendo più volte indebitamente al recinto spogliatoi. - squalifica fino al 24/11/2011 • RUM ANDREA Espulso per aver offeso il D.G., alla notifica gli rivolgeva frase ìrriguardosa e lo minacciava - squalifica fino al 23/ 4/2011 • CASSAI ENRICO Per aver offeso il D.G. in ripetute e distinte circostanze. squalifica per tre gare. • GIOVANI DANIELE Espulso per gioco violento, alla notifica offendeva il D.G., squalifica per tre gare • GORACCI RICCARDO A fine gara offendeva e minacciava il D.G. cercando di aggredirlo non riuscendovi perché bloccato dall’intervento di ben quattro compagni. – squalifica fino al 24/ 9/2011 • TEODOLI ALESSIO A fine gara negava l’aiuto richiestogli dal D.G. ed anzi incitava il proprio allenatore alla contestazione ed offendeva l’arbitro. Sanzione aggravata per la qualifica di capitan - squalifica fino al 1/ 5/2011 • ULANIO STEFANO A fine gara ostacolava il rientro del D.G. nello spogliatoio e costringendolo ad indietreggiare. Nel contempo lo offendeva - squalifica fino al 23/ 4/2011. • AVVENTO DANIELE A fine gara offendeva il D.G. e gli organi arbitrali. - squalifica per tre gare. (C.U. n. 60/2011) Con amplissimo reclamo (tredici pagine), sottoscritto dal Presidente e dal difensore di fiducia, la Società Polisportiva Lagunare A.S.D. Orbetello impugna tutti i provvedimenti indicati in epigrafe. Le argomentazioni ivi esposte sono state, peraltro, integralmente ribadite nel corso della richiesta audizione, dopo aver avuto cognizione del supplemento reso dal D.G. alla Commissione. Il reclamo, è costituito, oltre che da specifiche considerazioni di merito, da: - riporto analitico di norme del C.G.S.; - definizione lessicale delle parole “offesa e minaccia”; - costante dichiarazione di nullità per mancata indicazione della norma violata; - richiesta, per ciascun addebito nei confronti dei tesserati, dell’esame dell’eventuale “verbale di intervento” da parte delle forze dell’ordine. Prima di concludere il reclamo afferma la inopportunità dell’assenza di una terna arbitrale, ed evidenzia il fatto che l’arbitro è nativo e residente a Livorno. Pone tale ultimo fatto in relazione alla criticata conduzione della gara e precisa sussistere “buona conoscenza”, se non legami di amicizia, con tesserati della Soc. A.S.D. Livorno 9. Contesta al D.G., arrivato con forte anticipo rispetto alla gara, nel caso fosse stato effettivamente minacciato prima dell’inizio della gara, come indicato sul rapporto, avrebbe dovuta darne notizia ai dirigenti delle squadre e non darvi inizio. Cita in merito “l’art.24 del regolamento arbitrale” e chiede l’acquisizione del relativo registro ufficiale. Ripete ancora che le Forze dell’ordine non abbiano redatto alcun verbale a sostegno della tesi della mancanza di ogni aggressione materiale e minacce verbali. Lamenta infine che l’applicazione delle sanzioni determinate dal G.S.T. (non dal D.G., nota della C.D.) sarebbe di ostacolo, per la Società, alla prosecuzione del campionato per mancanza di organico. Conclude, previa assunzione a testi dei soggetti sanzionati, con la richiesta di riforma, in via principale e nel merito, della decisione impugnata o, in ipotesi della riduzione delle sanzioni, “ il tutto con richiesta di vittoria ed onorari”. La C.D. esaminato, con la consueta attenzione, il reclamo, ritiene dover preliminarmente far rilevare alla Società reclamante che il procedimento disciplinare sportivo è regolato da proprie specifiche, autonome norme quali quelle indicate sul Codice di Giustizia Sportiva; da propria giurisprudenza; da proprie Istituzioni, espressamente preposte, quale ad es. la Procura Federale (Ufficio inquirente e requirente) Nello svolgimento di detto procedimento non necessita quindi il ricorso ad attestazioni di istituzioni statuali, quali le Forze dell’Ordine. L’assunzione delle decisioni aventi carattere disciplinare per fatti accaduti nel corso della gara, avviene sulla base del rapporto dell’arbitro il quale ha natura e forza di prova privilegiata. Quanto in esso addotto non può venire messo in dubbio da semplici affermazioni, negazioni e, tantomeno, da mere circostanze non suffragate da alcuna prova concreta che possa mettere in dubbio il contenuto dell’atto ufficiale. Non è prevista, quale mezzo istruttorio, l’assunzione di testi se non nell’ambito di quanto dispone l’art. 41 del C.G.S.. L’entità delle sanzioni viene stabilita dal G.S. in applicazione del principio di afflittività e tenuto conto sia delle eventuali attenuanti che delle aggravanti. Di conseguenza in base all’esame di tali circostanze il Giudice applicherà le sanzioni a giornate o a tempo nell’ambito della propria discrezionalità. I provvedimenti del Giudice sono sempre motivati sulla base delle risultanze del rapporto di gara. Nessun obbligo esiste circa la necessità di indicare, a corredo della sanzione, quale sia la norma violata. Nel campionato di 3° categoria non è previsto l’obbligo di designare alla direzione della gara una terna, come risulta dalla delibera assunta dal C.D. della L.N.D. in data 22 aprile 2003, rinnovata per la stagione calcistica 2010/2011- Del tutto incomprensibile, infine, è il richiamo “all’art.24 del regolamento arbitrale” dato che ciascuna delle norme indicate come art. 24 dai corpi di norme federali esistenti (Statuto, Regolamenti dei singoli Settori, C.G.S., N.O.I.F.) non tratta argomento che possa avere attinenza con la questione in esame. In qualsiasi caso il richiamo posto è del tutto ininfluente agli effetti del provvedimento disciplinare in esame. Non può trovare ingresso la richiesta di corresponsione delle spese e degli onorari perché, come più volte precisato da questo Collegio, non esiste norma in merito e, inoltre non si conosce quale possa essere il soggetto passivo su cui gravare E’ semmai la parte reclamante che deve corrispondere le eventuali spese conseguenziali alla richiesta di rilascio di copia di documenti. Confutate le eccezioni di carattere formale e procedurale la C:D.T. esamina nel merito le singole sanzioni così decidendo. Nel merito il reclamo, fatta astrazione per quanto sopra indicato, si sostanzia come segue. • Ammenda nei confronti della Società: a fronte di mere negazioni e considerazioni teoriche, il rapporto di gara evidenzia una serie di comportamenti che culminano nell’essere stato il D.G. attinto da sputi, reiterate volte, in varie parti del corpo ed addirittura sul volto ed in bocca. Tali gesti, altamente ripugnante e stomachevole, è stato sempre giudicato da questo giudice con la massima severità. A ciò è da aggiungere l’omessa custodia degli accessi agli spogliatoi e la totale passività della dirigenza della società, oltre all’insieme di offese e minacce rivolte agli organi arbitrali. Il richiamo a precedente decisione di questa C.D. è del tutto inconferente trattandosi di episodio di diversa gravità. La eventuale comparazione può essere invece fatta con la delibera assunta dal G.S.T con il C.U.n. 68 del giorno 14 c.m..(Traiana). La sanzione è, a parere della C.D., congrua. • Inibizione a Giacomelli Mario: viene negato l’episodio, affermandosi la disponibilità del Dirigente nei confronti del D.G., circostanza del tutto respinta dal D.G. che descrive avvenimenti contrari. La sanzione, comparata con altri provvedimenti aventi ad oggetto il comportamento dei dirigenti, è da ritenersi congrua, tenuto conto anche delle offese rivolte al D.G. • Squalifica a Pazzaglia Ferdinando: il dettagliato comportamento descritto dal D.G. viene contestato, in punto di merito, con argomenti contraddittori quali l’affermazione che egli si è rivolto, nei confronti del D.G. con tono acceso e irritato ………, ma gentilmente e con umiltà e calma. Il minuzioso resoconto del D.G., il quale riporta in maniera testuale le frasi rivoltegli dal tesserato, aventi contenuto indubitabilmente offensivo, minaccioso ed intimidatorio, la reiterazione degli indebiti ingresso in campo, rendono la decisione dl Giudice assolutamente congrua. Incide sulla determinazione della sanzione la qualifica rivestita. • Squalifica a Rum Andrea: Le offese e le minacce rivolte vengono testualmente riferite dal D.G. per cui è priva di fondamento l’eccezione difensiva circa la non conoscenza del loro tenore. A ciò aggiungasi che il calciatore si è allontanato solo dopo l’intervento dei compagni di squadra. Sanzione congrua. • Squalifica a Cassai Enrico: La reiterazione delle offese, per le quali è prevista la sanzione di due giornate, giustifica l’entità della sanzione inflitta. Il D.G.conferma la sua presenza in campo rilevando che l’espulsione del calciatore è avvenuta al 50’ del I tempo- • Squalifica a Giovani Daniele: La richiesta di equiparazione (una giornata) a quella irrogata al calciatore della squadra avversaria Lorenzo Baldrati non è accoglibile in quanto la sanzione inflitta a quest’ultimo è relativa ad espulsione per fallo di gioco. Sanzione da confermare. • Squalifica a Goracci Riccardo: Inspiegabile la difesa che si conclude con la richiesta di derubricazione del fatto imputato a “tentata aggressione” dato che il G.S. ha motivato il provvedimento con: “A fine gara offendeva e minacciava il D.G. “cercando di aggredirlo non riuscendovi…” Il tentativo posto in essere a seguito di offese e minacce evidenzia le chiare intenzioni del calciatore. Anche in questo caso la sanzione è da confermare. • Squalifica a Teodoli Alessio:. Le affermazioni a difesa non trovano alcun riscontro nel rapporto di gara dal quale risulta in modo evidente che il calciatore, oltre a non prestare alcun aiuto al D.G., incitava alla violenza verso questi l’allenatore Pazzaglia. La sanzione è aggravata dalla qualifica di capitano. Le frasi che ha rivolto al D.G.("cretino” in modo diretto; “cretino che non capisce niente”, incitando il Pazzaglia) rendono la sanzione, nel suo complesso, addirittura mite. e, quindi da confermare. • Squalifica a Ulanio Stefano: La sanzione di un mese per aver ostacolato il D.G. nel rientro allo spogliatoio, oltre ad averlo offeso rendono la sanzione inflitta del tutto congrua. • Squalifica a Avvento Daniele: Come precisato dal D.G,. in sede di supplemento, non risponde al vero che egli si sia allontanato dalla panchina prima della fine della gara. Il calciatore al momento delle offese è stato identificato dal D.G. tramite il documento di riconoscimento. Le offese profferite nei confronti del D.G. e degli organi arbitrali giustificano l’entità della sanzione irrogata. Così deciso la C.D. rileva nelle dichiarazioni rese dalla Società in riferimento all’arbitro che esse necessitano di accertamento dato che, sia nel caso siano fondate sia che non lo siano, costituiscono, comunque, fatto illecito in danno di uno dei due soggetti, tesserato o affiliato P.Q.M. la C.D. respinge il reclamo disponendo il contestuale incameramento della tassa. Dispone quindi l’invio degli atti alla Procura Federale per accertamenti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it