COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI “B” 181 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Aullese 1919, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore El Khir Oussama fino al 10/02/2011 nonché avverso l’ammenda di Euro 280,00 (C.U. n. 43 del 24/03/2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI “B” 181 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantesca Aullese 1919, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore El Khir Oussama fino al 10/02/2011 nonché avverso l'ammenda di Euro 280,00 (C.U. n. 43 del 24/03/2011). La Società Aullese 1919, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del tesserato sopra riportato e della stessa società con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 23/03/2011, contro la Società Camaiore Calcio. Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni: AMMENDA ALLA SOCIETA’ AULLESE 1919 DI EURO 280,00 “Per propri sostenitori che per tutto il secondo tempo offendono il D.G.. Per avere costretto il D.G., giocando la gara sul campo sussidiario, a passare fra il pubblico per tornare negli spogliatoi a fine gara cosicché alcuni tifosi si potevano avvicinare al D.G. e da breve distanza reiteravano le offese. Di poi persona non identificata batteva due volte sulla porta dello spogliatoio del D.G.. Sanzione aggravata per il comportamento passivo della società. Dati anagrafici errati (El Khir Oussama 10/02/1995) 1° infrazione.” SQUALIFICA DI EL KHIR OUSSAMA FINO AL 10/02/2011. “Espulso per avere offeso un avversario mentre usciva colpiva con un pugno un avversario. Doveva essere poi trattenuto a stento dai compagni ed accompagnato negli spogliatoi da un dirigente.” La Società reclamante contesta recisamente i fatti dedotti in motivazione affermando che il giocatore avrebbe reagito ad un insulto razzistico pronunciato al suo indirizzo dal capitano del Camaiore; l'offesa avrebbe effettivamente causato la reazione del Khir che avrebbe colpito con la mano aperta il volto dell'avversario. Il tempestivo intervento di un compagno di squadra avrebbe ricondotto alla ragione il giocatore che, dopo essere stato accompagnato ai bordi del campo, si sarebbe diretto verso gli spogliatoi già pentito della propria condotta. Il gesto poi non avrebbe prodotto conseguenze ed il capitano del Camaiore sarebbe rientrato in campo terminando regolarmente la partita. Per quanto attiene all'ammenda la società eccepisce che, al contrario di quanto descritto nel rapporto di gara, i dirigenti avrebbero tutelato il D.G. nel suo incedere verso lo spogliatoio e le poche frasi di critica sarebbero state pronunciate da un'unica persona tenuta a debita distanza di sicurezza; non contestando i colpi dati alla porta dello spogliatoio insiste comunque nella rivalutazione delle violazioni e conclude invocando la riduzione delle squalifiche comminate. Il reclamo non merita accoglimento. Nel rapporto di gara, ad avviso di quest'organo giudicante, l'arbitro descrive compiutamente le singole condotte che appaiono gravi e censurabili. Sono dunque prive di pregio le difese proposte tese a negare ovvero ridimensionare quanto descritto dall'ufficiale di gara e peraltro il D.G. conferma nel supplemento quanto avvenuto, specificando ancora gli avvenimenti precedentemente descritti. Nel documento infatti l'ufficiale di gara puntualizza: “...devo constatare che non corrisponde al vero, quanto descritto nel reclamo della suddetta società, in quanto nell'occasione della notifica dell'espulsione del Sig El Khir; egli, successivamente, colpiva con un pugno nel collo, il capitano della società avversaria e lo stesso capitano, a seguito della violenza, non proferiva nessun commento. Per quello che concerne il comportamento del pubblico, non corrisponde al vero quanto descritto nel ricorso della società Aullese in quanto, sono stato costretto a passare tra il pubblico sia nell'intervallo che a fine gara per tornare negli spogliatoi; infatti, tale situazione anomala è stata più volte segnalata in maniera ripetuta alla Delegazione Provinciale FIGC dai dirigenti arbitrali della mia sezione senza essere risolta, e pertanto nel mio incedere verso gli spogliatoi sono stato oggetto di ripetute offese di alcuni tifosi delta società medesima, i quali mi si avvicinavano a circa un paio di metri.”. Descrive poi compiutamente le singole offese precisando che “...in riferimento al comportamento dei dirigenti, mentre passavo in mezzo al pubblico per raggiungere gli spogliatoi non ne ho riconosciuto alcuno in quanto si erano allontanati anzitempo.” I fatti dedotti segnalano intollerabili eccessi fisici e verbali che si sono poi sostanziati nelle singole violazioni precisate nelle motivazioni del Giudice di prime cure; il medesimo ha poi provveduto correttamente ad applicare le sanzioni inflitte che appaiono congrue ed in linea con provvedimenti adottati in presenza di analoghe condotte illecite. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it