COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 71 del 28 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 189 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Audace 1905, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Scordino Niccolò per quattro gare (C.U. n. 41 del 30/03/2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 71 del 28 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 189 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Audace 1905, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Scordino Niccolò per quattro gare (C.U. n. 41 del 30/03/2011). L'Associazione Sportiva Dilettantistica Audace 1905, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del tesserato sopra indicato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato il 27 marzo 2011 contro l'Associazione Sportiva Dilettantistica Antignano Banditella. Il G.S.T., motivava così la propria decisione: “A fine gara minacciava ed offendeva il D.G. e trattenuto dai compagni continuava con le offese e le minacce fino al rientro negli spogliatoi.”. La Società reclamante eccepisce che il D.G. avrebbe mal interpretato il comportamento del giocatore che, poiché la sanzione sarebbe giunta proprio al termine della gara, avrebbe tentato solo di lasciare celermente il terreno di giuoco. Al fine di confermare la ricostruzione fornita la reclamante allega una dichiarazione di un carabiniere che, presente ai fatti, conforterebbe la versione difensiva e pertanto la società conclude per la riforma della sanzione irrogata dal G.S.T.. Il reclamo appare infondato e deve essere respinto. In ordine alla dichiarazione allegata al reclamo questa C.D.T. ritiene di non potere valutare la stessa precisando che le Carte Federali fanno espresso divieto quanto all’ammissione di prove testimoniali all’interno del procedimento sportivo.Tale divieto non può essere “aggirato” dalla allegazione al reclamo di dichiarazioni di terzi che così, in adesione al contenuto dell'atto, inserirebbero le proprie testimonianze nel fascicolo del giudizio sportivo in violazione delle precise disposizioni procedurali; pertanto tali allegazioni devono essere dichiarate inammissibili. La C.D.T. riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva ad inviare il reclamo al D.G. chiedendo di “integrare quanto già riferito nel rapporto di gara, unicamente in relazione a quei punti che, sulla base dei motivi del reclamo, appaiono di rilievo essenziale ai fini della decisione da emettere”; il medesimo nella risposta si limita a dichiarare “Confermo quanto scritto sul rapporto di gara”. Occorre sottolineare che il supplemento di gara non dovrebbe limitarsi ad una mera risposta di conferma del contenuto del rapporto di gara (già presente in atti) ma dovrebbe al contrario tradursi - in quanto fondamentale mezzo istruttorio - in una ricostruzione del D.G. che, orientandosi sulle deduzioni difensive contenute nel reclamo, può ulteriormente dettagliare e specificare quanto avvenuto in campo rispondendo alle censure avanzate. Nonostante ciò l'arbitro, sebbene in modo scarno, nega le tesi difensive, conferma interamente l'atteggiamento posto in essere dal giocatore e le frasi trascritte smentendo così le deduzioni difensive avanzate dalla reclamante. In punto di quantum occorre ricordare che l'art. 19 comma 4 così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.” Dunque la sanzione minima di due giornate deve essere aumentata sia per le minacce rivolte al D.G. che per la reiterazione della condotta ed in tal senso la sanzione adottata dal Giudice di prime cure appare congrua ed in linea con analoghe decisioni assunte in fattispecie identiche. P.Q.M. La C.D.T., respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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