COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 73 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 210 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo La A.S.D. Venturina Calcio Avverso Squalifica Calciatore Nencioni Mirko Per 4 Gg. (C.U. N° 68 Del 1442011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 73 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 210 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo La A.S.D. Venturina Calcio Avverso Squalifica Calciatore Nencioni Mirko Per 4 Gg. (C.U. N° 68 Del 1442011) Propone rituale reclamo la A.S.D. Venturina Calcio avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per fallo di gioco alla notifica offendeva il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante non contesta l’espulsione, per il fallo, riferisce che il calciatore avrebbe solo protestato senza offendere il D.G., ma soprattutto contesta che il Nencioni fosse capitano al momento dell’espulsione, quindi non era da applicarsi l’aggravante relativa a detta qualifica. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere il reclamo. I fatti addebitati al calciatore vengono confermati in toto dall’arbitro anche nel supplemento e, quindi, non sono in discussione. Sul rilievo effettuato col reclamo, risulta che, in effetti, il Nencioni rivestisse nella gara in oggetto la qualifica di vicecapitano, ed anche l’arbitro conferma la circostanza, e che il capitano fosse il calciatore Micheli Emilio, il quale ultimo, al momento dell’espulsione del Puggelli, era regolarmente in campo. Ne consegue che non è possibile applicare l’aggravante della qualifica, ditalchè la sanzione va ridotta di una giornata. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Nencioni Mirko a tre giornate, ordina restituirsi la tassa di reclamo..
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