COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 12 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 186 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla A.S.D. Fratta Santa Caterina avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha assunto i seguenti provvedimenti A.S.D. Fratta S.Caterina, ammenda € 600,00. Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. e C.C. parte gara e termine che causa richiesta di intervento di militari dei CC.. Per propri sostenitori che tentano di scavalcare la rete di recinzione. Per colpi inferti al veicolo del D.G. che si allontanava sotto scorta dei CC.. Recidiva. Per lancio di ghiaino verso l’autovettura del C.C.che rimaneva danneggiata. Restano a carico della società responsabile il risarcimento dei danni subiti dal C.C.. BALDOLUNGHI Nello,: inibizione a svolgere ogni attività fino al 24/10/2011. Allontanato per aver offeso il D.G. e gli Organi Federali, uscendo insultava i sostenitori avversari. A fine gara rientrava indebitamente nella zona spogliatoi persistendo nel contegno offensivo verso l’arbitro e gli Organi Arbitrali. Di poi ostruiva l’ingresso agli spogliatoi all’arbitro impedendo cosi allo stesso di chiudere la porta che poi tentava più volte di riaprire. Nel contempo rivolgeva nuove offese e minacce. Si rendeva protagonista di tale comportamento anche quando il D.G. abbandonava l’ impianto. MANCIOPPI Mauro, inibizione a svolgere ogni attivita’ fino al g. 8/ 5/2011 Per aver offeso il D.G. in plurime e distinte occasioni. FABBRONI Andrea, squalifica fino al 24/ 9/2011 Espulso per aver offeso il D.G., dopo la notifica entrava in campo e lo colpiva con due colpi sul petto a mano aperta senza però provocargli conseguenze. Nel contempo rivolgeva al D.G. nuove frasi offensive ed intimidatorie. Si trasmettono gli atti alla Procura Federale per ogni incombenza relativa al contegno assunto da tale tesserato e rilevato dal C.C.. (C.U. n. 60/2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 12 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 186 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla A.S.D. Fratta Santa Caterina avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha assunto i seguenti provvedimenti A.S.D. Fratta S.Caterina, ammenda € 600,00. Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. e C.C. parte gara e termine che causa richiesta di intervento di militari dei CC.. Per propri sostenitori che tentano di scavalcare la rete di recinzione. Per colpi inferti al veicolo del D.G. che si allontanava sotto scorta dei CC.. Recidiva. Per lancio di ghiaino verso l’autovettura del C.C.che rimaneva danneggiata. Restano a carico della società responsabile il risarcimento dei danni subiti dal C.C.. BALDOLUNGHI Nello,: inibizione a svolgere ogni attività fino al 24/10/2011. Allontanato per aver offeso il D.G. e gli Organi Federali, uscendo insultava i sostenitori avversari. A fine gara rientrava indebitamente nella zona spogliatoi persistendo nel contegno offensivo verso l’arbitro e gli Organi Arbitrali. Di poi ostruiva l’ingresso agli spogliatoi all’arbitro impedendo cosi allo stesso di chiudere la porta che poi tentava più volte di riaprire. Nel contempo rivolgeva nuove offese e minacce. Si rendeva protagonista di tale comportamento anche quando il D.G. abbandonava l’ impianto. MANCIOPPI Mauro, inibizione a svolgere ogni attivita’ fino al g. 8/ 5/2011 Per aver offeso il D.G. in plurime e distinte occasioni. FABBRONI Andrea, squalifica fino al 24/ 9/2011 Espulso per aver offeso il D.G., dopo la notifica entrava in campo e lo colpiva con due colpi sul petto a mano aperta senza però provocargli conseguenze. Nel contempo rivolgeva al D.G. nuove frasi offensive ed intimidatorie. Si trasmettono gli atti alla Procura Federale per ogni incombenza relativa al contegno assunto da tale tesserato e rilevato dal C.C.. (C.U. n. 60/2011) Il reclamo indicato viene impugnato, nei termini, dal legale rappresentante Edo Manganelli il quale, con l’assistenza dell’Avvocato Mauro Messeri, chiede; - in tesi l’annullamento delle sanzioni; - in ipotesi la loro riduzione ai sensi dell’art. 133 c.p. (ovvero nel nostro ordinamento dell’art. 16, c. 1, del C.G.S); - annullare in ogni caso la parte del provvedimento che riguarda il risarcimento del danno subito dall’auto del C.C.. Questi gli argomenti a sostegno dell’atto di impugnazione. La ricostruzione dei fatti così come operata dal D.G. appare tendenziosa in quanto orientata a ledere l’immagine della Società innanzi gli Organi Federali. Rileva in proposito le particolari benemerenze comportamentali della Società e dei tesserati. Nello specifico il comportamento dei Dirigenti si è limitato ad una vivace protesta senza che venisse proferita alcuna frase ingiuriosa. Il calciatore Fabbroni non ha avuto alcun contatto fisico con il D.G. e, se ciò è avvenuto, nessun intento lesivo ha animato il calciatore. La riprova di ciò si trova “in re ipsa” nella descrizione del fatto riportata sul rapporto di gara. Il reclamo, nel riferirsi all’ammenda, afferma che i Carabinieri, intervenuti, nello scortare il D.G. ed il Commissario di campo al di fuori dell’abitato di Asciano, rilevavano un unico atto di intemperanza da parte dei sostenitori della squadra, consistito nel lancio di un piccolo oggetto, probabilmente una moneta, che non ha arrecato alcun danno alle vetture di servizio. A sostegno di ciò indica che nessun rilievo è stato mosso in proposito dalla annotazione di servizio rilasciata dai Carabinieri stessi. Chiedono che, in ogni caso, sia annullata la parte del provvedimento concernente il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’auto del CC. Fatta questa premessa la reclamante ritiene che la eccessività e sproporzione delle sanzioni irrogate derivino dalla errata interpretazione che dei fatti forniscono sia il D.G. che il Commissario di campo, così come afferma sussistere, da parte del G.S., un’errata applicazione degli articoli del C.G.S. relativi alla determinazione dell’entità delle sanzioni. Rileva in merito che la condotta dei tesserati sanzionati può, tutt’al più, essere qualificata come “irriguardosa”. Afferma esserci un’ulteriore contraddizione tra il rapporto di gara e quello del Commissario di campo in ordine al numero di tifosi presenti. Cita, a conclusione, alcune decisioni favorevoli alle argomentazioni svolte e chiede l’audizione del D.G., del Commissario di campo e dei tesserati squalificati. Fissata l’udienza di discussione per il giorno 21 aprile u.s., questa è stata differita alla data odierna per sopraggiunti impedimenti della difesa, che ne ha fatto formale richiesta, a causa degli impegni già assunti dal Collegio. I reclamanti, tramite l’Avvocato Messeri, preso atto del supplemento di rapporto reso dal D.G. e dei chiarimenti richiesti da questo Giudice al Commissario di campo, sollevano una questione di principio nell’affermare essere diritto delle parti, la partecipazione all’udienza dibattimentale, pur nel rispetto delle norme procedurali sportive, per indicare i fatti così come si sono svolti. Ritengono che la prova legale costituita dal rapporto di gara, inconfutabile sotto l’aspetto tecnico, non consenta, stante la contraddizione con la relazione del Commissario di campo, la ricostruzione dei fatti. Contestano ancora la validità del rapporto di gara una volta che venga esaminato in comparazione alla relazione sopramenzionata e, soprattutto alla relazione di servizio dei Carabinieri, quest’ultima per l’autorità da cui promana. Ritiene che il D.G., più che occuparsi di descrivere i fatti accaduti, si sia preoccupato di descriverli in modo da orientare le decisioni di carattere disciplinare che successivamente sarebbero state prese. Conclude con la considerazione che l’arbitro appare inattendibile come dimostra quanto indicato nel referto con riferimento, in particolare, al comportamento del pubblico ed al lancio di oggetti contro l’auto del Commissario; sul punto smentito dalla relazione di servizio dei Carabinieri. Insiste nelle richieste di cui al reclamo ed in particolare chiede la revoca della decisione del G.S. circa l’eventuale risarcimento danni all’auto del C.C.. Nell’esaminare il reclamo sotto l’aspetto istruttorio ed in riferimento alle relative richieste poste dalla reclamante, la C.D.T. deve, ancora una volta, osservare che il procedimento disciplinare sportivo soggiace a norme specificatamente indicate e previste dal Codice di Giustizia Sportivo che: - affermano il divieto di contraddittorio tra le parti e gli ufficiali di gara (art. 33, c. 5, del C.G.S.); - concedono facoltà agli Organi della Giustizia Sportiva di richiedere supplementi di rapporto (art. 33, c. 5, del C.G.S.); - ammettono la presenza ai procedimenti unicamente delle parti che, avendone interesse diretto, hanno proposto reclamo (art. 33, commi 1 e 5, combinato con l’art..34, c. 9, del C.G,.S.). Per quanto riguarda la presenza e la partecipazione al procedimento del Commissario di campo si precisa che la sua funzione è di riferire “…. sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. E’ esclusa dal rapporto dei Commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro”. (art. 68 N.O.I.F.) L’incarico conferito, come si rileva anche dal prosieguo della norma, ha carattere esclusivamente interno, limitato a quanto in essa previsto, ed i rapporti redatti hanno valore agli effetti dei provvedimenti che gli Organi della Disciplina Sportiva debbono assumere, con particolare riferimento a fatti sfuggiti all’attenzione dell’arbitro. All’esame del comportamento dei calciatori, e di quanto accaduto nel corso della gara, provvedono unicamente i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale. (art.35 C.G.S.) e non altri. Nel caso di specie, in applicazione di prassi consolidata, questo Collegio ha provveduto ad acquisire, dal D.G, il supplemento di rapporto chiedendo nel contempo al Commissario di campo presente, in via del tutto eccezionale, delucidazioni in merito al comportamento del pubblico e dei dirigenti. Di entrambi tali documenti è stata data alle parti integrale lettura. Fatta questa premessa la C.D. rileva che le decisioni degli Organi della Giustizia sportiva debbono essere assunte unicamente sulla base dei documenti specificatamente previsti dal C.G.S.; ciò non significa che il rapporto di gara non possa essere confutato fornendo prove certe e inoppugnabili. Nel caso di specie il D.G. ha integralmente confermato il rapporto di gara, del quale si ricorda il carattere di prova privilegiata, a fronte del quale la reclamante oppone semplici negazioni e come tali irrilevanti. Con il supplemento del rapporto di gara il D.G. conferma il comportamento del Baldolunghi, del Mancioppi ed infine del calciatore Fabbroni, ribadendo ancora una volta,in modo testuale, le frasi offensive e minacciose che gli sono state rivolte. In riferimento al numero dei tifosi presenti al momento della sua uscita dal campo, che sarebbe in contrasto con quanto affermato dal Commissario di campo, precisa di aver identificato nei tifosi della Società Fratta, coloro che hanno attorniato la sua vettura. Il riconoscimento è avvenuto sia perchè alcuni di essi indossavano la divisa sociale, sia perché portavano sciarpe di color rosso laddove quelle dei tifosi avversari sono verdi. Peraltro è da osservare che non vi è dubbio che vi sia stato un assembramento di persone attorno alle auto del D.G. e del C.C. che hanno lanciato oggetti, ininfluente appare sia la determinazione del numero di persone che hanno circondato le auto sia la natura di ciò che ha colpito l’auto del Commissario di campo. Non sussistendo dubbi sullo svolgimento dei fatti, come risulta dai documenti ufficiali e dalle argomentazioni della stessa difesa, la delibera impugnata deve essere esaminata unicamente sotto l’aspetto dell’entità delle sanzioni comminate. La Commissione ritiene che le predette sanzioni siano congrue in relazione ai fatti accaduti e ritiene che la Società debba rispondere del danno eventualmente subito dalla vettura del Commissario di campo presente alla gara, stante la validità probatoria di quanto dichiarato dallo stesso, in sede di proprio rapporto, in riferimento al comportamento del pubblico. (C.G.F. in C.U. n. 272/2011) P.Q.M. la C.D.T delibera di respingere il reclamo e confermare integralmente la decisione impugnata. Dispone l’acquisizione della tassa.
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