COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 12 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 194 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo A.S.D.Atletico Casciana Terme Avverso Le Seguenti Sanzioni – 3.500 Euro Di Ammenda – Ristori Matteo Squalifica Fino Al 1102012 – Gigante Gerardo Squalifica Fino Al 3132013 (C.U. N° 61 Del 3132011)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 75 del 12 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
194 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo A.S.D.Atletico Casciana Terme Avverso Le Seguenti Sanzioni
- 3.500 Euro Di Ammenda
- Ristori Matteo Squalifica Fino Al 1102012
- Gigante Gerardo Squalifica Fino Al 3132013 (C.U. N° 61 Del 3132011)
Reclama la A.S.D. Atletico Casciana Terme avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S. territoriale della Toscana con articolate motivazioni pubblicate nel C.U., sanzioni che perlopiù sono riconducibili ad atti di violenza nei confronti del D.G. a fine gara, concretizzatesi, in somma sintesi, in intemperanze dei sostenitori culminate in una invasione di campo di alcuni tifosi con percosse al D.G. che procuravano conseguenze, per quanto riguarda l’ammenda; in un calcio al ginocchio del D.G. e successivi altri comportamenti intimidatori per il Ristori, ed in atti di violenza (pugni alla schiena) da parte di calciatori non identificati con sanzione inflitta al capitano Gigante.
Il presente procedimento ha avuto un prologo in relazione all’esito gara.
Infatti con precedente decisione questa C.D. aveva respinto il reclamo dell’Atletico Casciana Terme avverso il provvedimento del G.S.T. Toscana con il quale si confermava il provvedimento del primo giudice, dichiarando l’inammissibilità del reclamo stesso e confermando la perdita della gara e le altre sanzioni accessorie.
Il presente reclamo, del tutto autonomo rispetto a quello già esaminato all’udienza del 9 aprile 2011, prende in esame i provvedimenti specificamente disciplinari e ne chiede la riduzione con lunghe ed articolate motivazioni.
Anche in sede di audizione, all’udienza del 6 maggio 2011, la società, rappresentata nell’occasione dal Presidente e dall’Avv. Menichini, ribadiva le difese reiterando le richieste di cui al reclamo.
In estrema sintesi la reclamante sostiene quanto segue:
1) Il clima di concitazione al termine della gara sarebbe stato causato dagli evidenti errori arbitrali dovuti all’inesperienza del D.G.
2) Vi sarebbe contrasto tra quanto riportato nel rapporto arbitrale e quanto emergerebbe da una relazione di servizio dei C.C. intervenuti nell’occasione;
3) L’arbitro non avrebbe riportato lesioni;
4) Le sanzioni sarebbero sproporzionati agli eventi.
La difesa della reclamante annette notevole importanza alla relazione di servizio dei C.C. intervenuti, ponendo in evidenza le discrepanze tra le dichiarazioni che sarebbero state rese dal D.G. ai militari dell’Arma e quanto scritto nel rapporto arbitrale dallo stesso D.G..
Su tale assunto arriva a mettere in dubbio la veridicità ed il carattere di prova privilegiata del rapporto stesso, argomentando circa la valenza probatoria che i due atti (rapporto arbitrale e relazione di servizio dei C.C.) assumono nei rispettivi ambiti sportivo e ordinario.
La reclamante sostiene quindi che verrebbe meno il carattere di “prova regina”, sostenendo che i fatti riferiti dal D.G. andrebbero grandemente ridimensionati sia in relazione ai fatti violenti attribuiti ai sostenitori, sia per gli episodi attribuiti ai tesserati, siano essi individuati (Ristori) o non individuati (sanzione a carico del capitano Gigante).
Ammette che a fine gara vi è stata un po’ di confusione, causata dagli errori arbitrali (ammessi dallo stesso D.G.), ma senza violenza alcuna, ammette che il calciatore Ristori ha offeso e spintonato il D.G., ma senza sferrare alcun calcio.
Quanto agli episodi commessi da calciatori non identificati, riprendendo il rapporto dei C.C., dal quale non emergerebbero percosse eo lesioni, non vi sarebbe da identificare alcuno e pertanto la sanzione comminata al capitano Gigante sarebbe da revocare poiché ingiustamente inflitta.
Per la reclamante tutte le sanzioni non sono comunque ben commisurate e sono sproporzionate ai fatti commessi anche se fosse ritenuta comunque provata la responsabilità della società e degli squalificati.
A tal proposito cita alcune decisioni relative a fatti analoghi, dalle quali si evincerebbe tale sproporzione.
Per il calciatore Ristori richiama altresì la giovane età (20 anni) ed i precedenti disciplinari del calciatore invocando attenuanti in tal senso.
In sede di audizione il legale della società riportandosi al reclamo, ha contestato altresì la passività della dirigenza al termine della gara, facendo rilevare come i Carabinieri fossero intervenuti su richiesta del Presidente che si era pertanto attivato per garantire l’incolumità del D.G..
La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, sentita la reclamante all’udienza del 6 maggio 2011 decide di respingere il reclamo.
Il supplemento di rapporto conferma quanto già riportato sul rapporto gara, ed in risposta alle difese conferma i comportamenti sia dei tesserati che del pubblico.
In ordine alle divergenze tra il rapporto arbitrale e la relazione dei C.C. l’arbitro dichiara nel supplemento di aver chiaramente riferito ai militari di aver subito percosse mentre conferma di aver riferito di non aver subito conseguenze e di non essere stato costretto alle cure mediche, ma solo di aver provato forte dolore, rileva solo, da un punto di vista temporale, che il rapporto gara è stato redatto nell’immediatezza dei fatti, mentre la relazione dei C.C. è avvenuta cinque giorni dopo, e successivamente all’uscita del C.U. che riportava le squalifiche comminate dal G.S..
Conferma infine di aver chiamato personalmente il Carabinieri.
Rileva in primo luogo la Commissione che, come più volte ribadito in innumerevoli decisioni, non ultima quella recentemente emessa in relazione al precedente reclamo del Casciana Terme per l’esito gara, l’unica fonte di prova ammessa nell’ordinamento sportivo è il rapporto arbitrale.
Laddove tale rapporto collida con altri rapporti, siano essi provenienti da soggetti eventuali dell’ordinamento sportivo (commissario di campo, osservatore arbitrale, rappresentante della procura federale) il rapporto arbitrale è sempre prevalente.
A maggior ragione, nell’ambito della giustizia sportiva, tale rapporto prevale su altre fonti di prova che non possono trovare ingresso nell’ambito sportivo ma, eventualmente, in un giudizio ordinario, regolato da altre norme, quelle ordinarie appunto, ma che sono sottratte alla competenza di questa commissione, la quale DEVE giudicare unicamente, in base alle fonti di prova ammesse dal C.G.S. e non altre.
Le difese del Casciana terme, sotto tale aspetto, non possono essere condivise poiché la relazione dei C.C., ancorché divergente da quanto riferito dal D.G. nel proprio rapporto, non può essere presa in esame per l’accertamento dei fatti e delle violazioni regolamentari a carico della società e dei tesserati.
Fatta questa premessa, ed esaminando le singole posizioni l’arbitro conferma l’accaduto.
Tralasciando l’errore tecnico, ammesso dal D.G. (accuratamente trattato nella precedente delibera), che avrebbe scatenato quello che la reclamante definisce un “clima di concitazione nel post partita”, è indubbio che tale “clima di concitazione” ha visto porre in essere da parte dei tifosi del Casciana Terme una invasione di campo con episodi violenti contro l’arbitro con tutta una serie di comportamenti, che giustificano ampiamente la sanzione economica comminata.
Anche il fattivo comportamento della dirigenza non trova conferma, l’arbitro riferisce di aver chiamato personalmente i Carabinieri (se anche il Presidente lo ha fatto non risulta agli atti), e durante l’aggressione al D.G. nessuno si è fatto carico di proteggere l’arbitro.
Il calciatore Ristori risulta aver commesso gravi atti di violenza (la società ammette una spinta e le offese, ma il D.G. riferisce di aver subito dal Ristori anche un calcio ad un ginocchio che gli ha procurato forte dolore) e né la giovane età né i precedenti disciplinari, possono risultare attenuanti specifiche (peraltro non previste dal C.G.S.) per la sanzione, la quale, in ordine alla congruità, appare in linea con precedenti su analoghe fattispecie.
La sanzione al capitano comminata ai sensi dell’art. 3 co 2 del C.G.S. va confermata.
L’arbitro nel supplemento di rapporto conferma quanto già riferito nel rapporto gara laddove specifica di essere stato, a fine gara, circondato “dalla maggior parte dei calciatori del Casciana Terme”…….”in questo frangente sono stato ripetutamente colpito alle spalle con pugni a mani aperte”. Ed ancora “non sono stato in grado di riconoscere i colpevoli”.
Si ricorda che l’art. 3 co 2 prevede proprio in casi come questo, la squalifica del calciatore che funge da capitano (il Gigante Gerardo), e che la squalifica può essere revocata allorché la società faccia il nome dei colpevoli delle azioni violente in danno del D.G..
Comunque anche in questo caso la sanzione comminata risulta ben commisurata alla gravità dei fatti ascritti.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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