COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 12 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 213 Stagione Sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Dilettantistica Virtus Comeana avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Capaldini Riccardo fino al 27/12/2011 (C.U. n. 46 del 20/04/2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 12 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 213 Stagione Sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Dilettantistica Virtus Comeana avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Capaldini Riccardo fino al 27/12/2011 (C.U. n. 46 del 20/04/2011). La Virtus Comeana, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto, in data 16 aprile 2011, nel corso dell'incontro casalingo disputato contro la società Zenith Audax. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Alla notifica della sua espulsione per offese al D.G., si avvicinava allo stesso colpendolo al braccio due volte con la mano, senza procurargli dolore, reiterando le offese. (sanzione aggravata per il suo ruolo di capitano).” La Società reclamante, con un ricorso ben motivato, analizza la contestata violazione eccependo che parte della condotta sia stata mal interpretata da parte del D.G. poiché le parole pronunciate dal capitano sarebbero state finalizzate a contestare la presunta perdita di tempo nel recuperare i palloni finiti fuori dal campo. I tocchi con il braccio sarebbero stati momentanei ed indirizzati esclusivamente a catturare l'attenzione del D.G. per cercare di spiegare all'arbitro che, nell'ambito di una competizione che non aveva alcun rilievo per la classifica della reclamante, sussistevano oggettive difficoltà nell'andare a riprendere i pochi palloni in dotazione alla società considerata la ristrettezza della compagine dirigenziale presente all'incontro. Insisteva pertanto per la riduzione della squalifica comminata. All'udienza del 6 maggio 2011 veniva ascoltato il delegato della società, Sig. Bigalli Marco, in rappresentanza della società Virtus Comeana, il quale, avuta lettura del supplemento di rapporto, si riportava al reclamo affermando, in quanto presente, che le parole del calciatore non sarebbero state quelle riportate dal D.G.. Insisteva pertanto nella richiesta di riduzione della squalifica. Il reclamo merita parziale accoglimento. Preliminarmente la C.D.T. riconosce l'assoluta estraneità all'oggetto del procedimento dei commenti finali forniti (senza alcuna richiesta) da parte del D.G. nel supplemento tesi a trarre conclusioni di esclusiva competenza di quest'organo giudicante. Il supplemento arbitrale viene infatti richiesto per fornire all'organo di giustizia osservazioni, di rilievo essenziale, tese ad integrare quanto già riferito nel rapporto di gara (come correttamente specificato nell'istanza documentata in atti) e pertanto risultano non pertinenti elucubrazioni su valutazioni demandate ad altri soggetti. Detto ciò occorre rilevare come, nel caso concreto, il D.G. abbia, nella prima parte del supplemento, descritto in modo preciso le singole condotte incriminate; l'arbitro, provvedendo a ripercorrere l'intero atto d'impugnazione, particolareggiando e specificando ulteriormente quanto dedotto nell'originario rapporto di gara, smentisce alcune delle tesi difensive proposte. In particolare descrive l'atteggiamento platealmente aggressivo del Capaldini che ha tenuto una condotta illegittima ponendosi certamente al di fuori delle regole di lealtà e correttezza sportiva imposte dal Codice di Giustizia. Occorre però rilevare che appare assolutamente corretta la censura inerente alla reale offensività delle concrete azioni poste in essere dal Capaldini che appaiono astrattamente ai limiti di un reale pericolo per il D.G. ponendosi nei minimi termini per una concreta lesività. L'assenza di conseguenze fisiche (conseguenze peraltro difficilmente raggiungibili attraverso la condotta descritta) nonché di qualsiasi dolore, sembrano compatibili con un carattere di attenuata “violenza” che invece appare maggiormente ravvisabile in condotte alternative oggettivamente indirizzate a ledere il D.G.; tali conclusioni inquadrano diversamente la fattispecie ed impongono una rideterminazione della squalifica comminata. P.Q.M. La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo del Virtus Comeana e riduce la squalifica inflitta al calciatore Capaldini Riccardo fino al 20/08/2011 anziché fino al 27/12/2011 disponendo la restituzione della relativa tassa.
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