COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 12 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare ESORDIENTI 203 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo della società A.C. Sporting Cecina 1929 avverso i seguenti provvedimenti inflitti dal G.S. Livorno (C.U. n. 43 del 14.04.2011): a) squalifica inflitta all’allenatore Orazzini Roberto fino al 25.06.2011 (2 mesi e 10 gg.); b) inibizione nei confronti di Zoppi Gianluca fino al 10.07.2011 (3 mesi);

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 12 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare ESORDIENTI 203 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo della società A.C. Sporting Cecina 1929 avverso i seguenti provvedimenti inflitti dal G.S. Livorno (C.U. n. 43 del 14.04.2011): a) squalifica inflitta all’allenatore Orazzini Roberto fino al 25.06.2011 (2 mesi e 10 gg.); b) inibizione nei confronti di Zoppi Gianluca fino al 10.07.2011 (3 mesi); Propone tempestivo reclamo la società A.C. Sporting Cecina 1929 - nella persona del Presidente - avverso i provvedimenti inflitti dal G.S.Livorno che qui di seguito si trascrivono: a) squalifica inflitta all’allenatore Orazzini Roberto fino al 25.06.2011 (2 mesi e 10 gg.) perché “a fine gara unitamente al dirigente Zoppi Gianluca sferrava con violenza due calci allo spogliatoio del d.g. e successivamente si allontanava” b) inibizione nei confronti di Zoppi Gianluca fino al 10.07.2011 (3 mesi) perché “a fine gara unitamente al sig. Orazzini Roberto – allenatore – sferrava con violenza due calci allo spogliatoio e successivamente manteneva atteggiamento irrisorio nei confronti dello stesso” La reclamante sostiene la non corretta trascrizione sugli atti di gara di quanto effettivamente avvenuto, analizzando le singole sanzioni irrogate ai tesserati. Per quanto concerne la posizione dell’allenatore Orazzini Roberto viene richiesto l’annullamento o la riduzione della squalifica irrogata poiché il medesimo avrebbe semplicemente sbattuto la porta del proprio spogliatoio, senza creare nessun danno all’infisso, perché adirato con i propri giocatori. Per quanto attiene la posizione del dirigente Zoppi Gianluca, il di lui comportamento sarebbe stato equivocato dall’arbitro: quest’ultimo, infatti, avrebbe cercato di spiegare al d.g. che i rumori venivano dallo spogliatoio della squadra ospitante che festeggiava la vittoria conquistata sul campo. La C.D.T.T., acquisito il supplemento di rapporto ai fini istruttori, riunitasi per la discussione rileva quanto segue. Il reclamo non merita accoglimento. La tesi difensiva della reclamante viene smentita dalle precisazioni offerte dal D.G. con il supplemento di rapporto acquisito ai fini istruttori, al quale la normativa di riferimento tributa il carattere di prova privilegiata. L'arbitro, infatti, ha confermato che l’allenatore Orazzini Roberto “ha sferrato con violenza due calci alla porta del mio spogliatoio e non ha sbattuto la porta del suo spogliatoio”, precisando di seguito che “non vi è possibilità che mi possa essere sbagliato giacché ero a circa 50 cm dalla porta stessa e l’ho aperta prontamente appena ho sentito i colpi”. Le precisazioni offerte dal d.g. in sede di supplemento, pertanto, sgomberano di fatto qualsiasi dubbio in merito alla condotta contestata. Parimenti, per quanto attiene il dirigente Zoppi Gianluca l’arbitro smentisce che lo stesso dirigente abbia mai riferito che i rumori provenissero dallo spogliatoio della squadra ospitante, ma, al contrario, afferma che il dirigente “ha risposto alla mia richiesta di giustificazioni per i calci alla porta dicendomi che era stato il vento, con chiaro atteggiamento irrisorio”. In relazione ai fatti ascritti, l’entità delle sanzioni irrogate sono da considerarsi assolutamente congrue. Infine, il Collegio coglie l’occasione per rammentare alla classe arbitrale di evitare nella redazione dei propri rapporti (referto, supplemento, integrazione di rapporto etc.) dal riportare qualsiasi sorta di commento che esuli dalla mera attività descrittiva dei fatti. P.Q.M. la C.D.T.T. 1. respinge il reclamo; 2. conferma la squalifica inflitta all’allenatore Orazzini Roberto fino al 25.06.2011 (2 mesi e 10 gg.); 3. conferma l’inibizione nei confronti del dirigente Zoppi Gianluca fino al 10.07.2011 (3 mesi); 4. dispone l’addebito della tassa di reclamo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it