COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 80 del 17 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 37 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei calciatori: – Rosini Alessandro, – Corucci Tommaso, – Indirli Francesco, tesserati per la U.S.D. Pietrasanta Marina 1911, cui viene contestata la violazione dell’art. 1, c.1 del C.G.S. in relazione all’art. 19, comma 4, lettera c) di detto Codice; – della Società U.S.D. Pietrasanta 1911 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, c. 2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 80 del 17 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 37 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei calciatori: - Rosini Alessandro, - Corucci Tommaso, - Indirli Francesco, tesserati per la U.S.D. Pietrasanta Marina 1911, cui viene contestata la violazione dell’art. 1, c.1 del C.G.S. in relazione all’art. 19, comma 4, lettera c) di detto Codice; - della Società U.S.D. Pietrasanta 1911 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, c. 2 del C.G.S. La A.S.D. Lammari Mario Micheli ha segnalato al C.R.T. l’episodio di violenza del quale il calciatore della propria squadra, Manuele Guzzo, è stato vittima, dopo il termine della gara U.S.D. Pietrasanta Marina 1911 /A.S.D. Lammari Mario Micheli disputata in data 6 gennaio 2011, valida per il Campionato di Eccellenza, Girone A. La denuncia nella quale sono stati indicati i nominativi di due calciatori, identificati tra i cinque o sei che avrebbero posto in essere l’aggressione, è stata dal C.R.T. inoltrata alla Procura Federale che, effettuate le necessarie indagini, ha disposto il deferimento indicato in epigrafe. A seguito di rituale convocazione sono oggi presenti i soggetti e l’ente deferito: - Rosini Alessandro, assistito e difeso dall’Avvocato Boggi Carlo; - Corucci Tommaso, assistito e difeso dagli Avvocati Usai Francesco e Giulia Ragazzo; - Indirli Francesco, rappresentato dal dottor Stefano Pellacani; - la Società U.S.D. Pietrasanta 1911 in persona del Presidente, Signor Carlo F.M. Ciaponi, anch’essa difesa dal dottor Stefano Pellicani. Rappresenta la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Il dottor Stefano Pellacani ha depositato tempestiva memoria sia per conto della U.S.D. Pietrasanta Marina 1911 che del calciatore Francesco Indirli. Con detto atto mette in dubbio, per quanto riguarda la Società, la fondatezza delle dichiarazioni rese dal Guzzo, lamenta la scarsa attendibilità di quanto dichiarato dai Dirigenti dell’A.S.D. Lammari, non presenti, a suo dire, al momento dell’aggressione al Guzzo; evidenzia il comportamento fattivo del Presidente della Società, mentre, per quanto concerne il calciatore Indirli, ne afferma la estraneità ai fatti contestati. L’Avvocato Ragazzo ha depositato altra memoria con la quale, oltre ad inviare copia del mandato a difendere conferitole dal calciatore Corucci, congiuntamente e disgiuntamente all’Avvocato Usai, chiede l’assunzione a difesa di sette testi. Nessuno di tali atti risulta essere stato inviato alla Procura Federale che ne viene edotta in questa sede. Aperto il dibattimento, l’Avvocato Stefanini afferma la fondatezza dell’atto di deferimento dell’Ufficio che si basa, oltre che sulla denuncia del calciatore, sulle testimonianze acquisite in sede istruttoria. Pone in rilievo le modalità dell’aggressione subita dal Guzzo ad opera dei calciatori Rosini, Corucci ed Indirli Precisa che le dichiarazioni relative alla colpevolezza degli indagati non provengono solamente da dirigenti della Società Lammari, di cui fa parte il calciatore aggredito, ma, soprattutto, con particolare riferimento al Rosini e, anche se in misura minore al Corucci, dalla deposizione scritta resa dal Presidente della Società U.S.D. Pietrasanta Marina 1911, Carlo F.M. Ciaponi, il quale si è prodigato personalmente, in modo assolutamente encomiabile, nel proteggere il calciatore della squadra avversaria dall’aggressione posta in essere da propri tesserati. Tuttavia il generoso intervento del Presidente Ciaponi non è servito ad evitare conseguenze fisiche al Guzzo, come evidenzia l’emissione di un certificato ospedaliero di lesioni, con sette giorni di prognosi s.c., dal quale si rileva la frattura parziale di due denti, piccolo ematoma occipitale ed altri piccoli ematomi agli arti. Cita a tal proposito le testimonianze dei Dirigenti della A.S.D. Lammari Mario Micheli i quali indicano senza alcun dubbio gli aggressori nelle persone dei calciatori Rosini e Corucci. L’intento di colpire per recare danno è insito in modo particolare nel comportamento del Rosini che, secondo alcuni testi, tutti concordi nell’indicare le modalità conclusive dell’atto di violenza, avrebbe colpito il Guzzo con un manganello, secondo altri, con un bastone o con il manico di un ombrello; Aggiunge ancora che la gravità dell’episodio va ben oltre le conseguenze causate, ed i comportamenti posti in essere, oltre che antisportivi, appaiono illogici considerando che con la conclusione della gara, di norma, cessano le scariche di adrenalina e si acquieta anche lo spirito agonistico più veemente. Passa quindi a chiedere l’applicazione delle sanzioni che così indica: ai calciatori - Rosini Alessandro, squalifica per anni 3; - Corucci Tommaso, squalifica per anni 2; - Indirli Francesco, squalifica per anni 2; - alla Società U.S.D. Pietrasanta 1911, tenuto conto del comportamento tenuto dal Presidente nel tentativo di proteggere il calciatore di parte avversa aggredito, un’ammenda pari ad € 2.000,00 e la squalifica del campo per 4 (quattro) giornate di gara da scontarsi dalla prima squadra nel campionato 2011/2012. Seguono gli interventi a difesa che di seguito si riassumono. L’Avvocato Carlo Boggi interviene per Rosini Alessandro, contesta la ricostruzione dell’accaduto effettuata dalla Procura evidenziando i contrasti tra le dichiarazioni del Guzzo e quelle dei testi, rileva che l’episodio è comunque avvenuto all’uscita dagli spogliatoi senza alcuna premeditazione e dopo che il Guzzo aveva offeso pesantemente il Rosini. Afferma la impossibilità che fosse presente il numero delle persone indicate dal denunziante a causa dello spazio ristretto in cui si sono svolti i fatti, precisa peraltro che nessuno dei testi ascoltati dalla Procura ha dichiarato di aver visto il Rosini nell’atto di colpire e specifica che il Guzzo si è recato al pronto soccorso dell’ospedale solo la sera del giorno successivo alla gara, adombrando che non vi sia alcun rapporto diretto fra il fatto contestato e il referto ospedaliero. Ritiene che il Guzzo abbia tentato di ribaltare la responsabilità dell’accaduto. L’Avvocato Ragazzo interviene per il suo assistito, Tommaso Corucci, condividendo le posizioni dell’avvocato Boggi; rileva che il Guzzo avrebbe dovuto immediatamente riconoscere il Corucci, e non unicamente attraverso il cartellino, ciò a causa di quanto fra loro successo in campo durante la partita (scontro diretto per il quale sarebbe in corso, in altra sede, un procedimento), per cui definisce la questione “sospetta”. Ritiene eccessiva la sanzione richiesta e chiede che, ove al Corucci dovesse essere attribuita una qualsiasi responsabilità, si tenga conto della sua partecipazione marginale ai fatti e della sua personalità nell’ambito sportivo. Prende la parola il Presidente della Società U.S.D. Pietrasanta 1911, Sig. Ciaponi, il quale apprezza quanto espresso dalla Procura nei propri confronti, ma lamenta che le sue dichiarazioni in merito allo svolgersi dei fatti non siano state prese in alcuna considerazione. Afferma più volte di essere stato l’unico ad aver assistito agli episodi e ribadisce che nel luogo ove essi si sono verificati non poteva essere presente il numero di persone indicate dal Guzzo. Afferma ancora che il calciatore non poteva riconoscere tra gli aggressori l’Indirli perché si trovava, in quel momento, ripiegato su sé stesso ed egli lo proteggeva, coprendolo con il proprio corpo. Circa l’affermazione delle persone presenti, tre dapprima e successivamente altri tre, a domanda risponde che questi ultimi non potevano essere calciatori, ma probabilmente estranei (“facinorosi”) pur indossanti indumenti con colori sociali. A quest’ultimo proposito precisa che la Società effettua il merchandising con ciò intendendo, evidentemente, indicare che chiunque può acquistare ed indossare simili indumenti. Per Indirli Francesco e per la Società U.S.D. Pietrasanta 1911 interviene il Dott. Stefano Pellacani il quale, escludendo anch’egli qualsiasi premeditazione nei fatti; deposita due foto dei luoghi della presunta aggressione per dimostrare che in quello spazio non potevano essere presenti le dodici persone che risulterebbero dalle dichiarazioni del Guzzo. Per quanto riguarda la posizione dell’Indirli rileva che il suo riconoscimento da parte del Guzzo è avvenuto sulla base del colore scuro della carnagione, affermazione assai labile considerato che il calciatore in quei giorni portava la barba lunga. Nessun altro teste lo ha notato per cui ne chiede il proscioglimento. Poiché indubbiamente “qualcosa” è accaduto chiede che la Commissione, nel determinare le sanzioni a carico della Società, tenga in debito conto il comportamento tenuto dal Presidente, come riconosciuto dalla Procura Federale anche in questa sede. Motivi della decisione. La C.D.T.T. ricorda, ancora una volta, la impossibilità di accogliere le richieste istruttorie concernenti l’assunzione di testi nel procedimento disciplinare ordinario, ostandovi il disposto dell’art. 41 del C.G.S. che ne prevede l’ammissibilità unicamente nei casi previsti dall’art. 7. L’esame dei fatti, della documentazione acquisita, delle dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale in sede istruttoria da parte di soggetti tesserati, indica essersi verificato indubitabilmente quanto segue. a) il calciatore Manuele Guzzo, tesserato per la Società A.S.D. Lammari Mario Micheli, è stato aggredito subendo le conseguenze fisiche indicate sul referto ospedaliero in atti, oggettivamente non discutibile; b) sono stati riconosciuti senza ombra di dubbio, da parte di quattro tesserati, due aggressori nelle persone dei calciatori Rosini Alessandro e Corucci Tommaso; c) il Guzzo, calciatore aggredito, afferma di aver riconosciuto, attraverso l’esame dei cartellini, nel gruppo di aggressori (tre di fronte e tre di spalle) non solo il Rosini ed il Corucci, ma anche il calciatore Indirli Francesco; d) il gruppo di aggressori era costituito certamente da tesserati o simpatizzanti della U.S.D. Pietrasanta Marina 1911, perché, come afferma l’allenatore Fracassi, indossanti le tute ed i giubbotti con i colori sociali del Pietrasanta Marina. Tale ultima affermazione trova conferma nelle dichiarazioni a sua volta rese dal Dirigente Quilici. Accertato il fatto diviene necessario individuare le modalità dell’aggressione. La Commissione condivide l’assunto della Procura in ordine alla premeditazione, come si rileva dalla dichiarazione del dirigente Petrelli, sotto riportata, relativa al possesso di un bastone nascosto nei pantaloni da parte di Rosini, e da quella del dirigente Fracassi al quale un calciatoredella Società Pietrasanta, non identificato, ha testualmente detto “Mister, fanno i fenomeni sul campo perché hanno fatto i professionisti. Gli si fa vedere noi chi sono i dilettanti. Ora quando esce si gonfia anche l’Andreini”. L’esistenza della premeditazione è altresì fornita, indirettamente, dalle dichiarazioni del Presidente Ciaponi allorché intuisce che qualcosa non va, vedendo il Rosini uscire velocemente dallo spogliatoio, contrariamente alle sue abitudini, e quindi seguendolo. La Commissione deve a questo punto osservare che, indipendentemente dal corpo contundente usato (manico di scopa, manico di ombrello, bastone, manganello), il Guzzo è stato aggredito e colpito con forza e che l’unico ad essere in possesso “dell’attrezzo” era il Rosini. Si ricorda ancora che l’aggressione è avvenuta in due tempi immediatamente successivi, una prima volta in occasione dello scontro diretto a due, Rosini – Guzzo, durante il quale il Rosini tentava, di colpire l’avversario. A tale episodio era presente soltanto il Presidente. La seconda, in rapida successione dopo il primo intervento del Rosini, anche da altri soggetti non identificati il che avveniva presenti i Dirigenti del Lammari che non potevano essere notati dal Presidente perché egli era intento a proteggere con il proprio corpo il Guzzo, chino su sé stesso. E’ in tale fase che l’aggredito viene concretamente raggiunto dai colpi. In ordine alle dichiarazioni dei Dirigenti della Società Lammari, ritenute inattendibili dalla difesa del Pietrasanta, si osserva che i Dirigenti Andreoni, Fracassi, Quilici, Petrelli, hanno espressamente dichiarato di essere stati presenti agli atti di violenza, peraltro esprimendosi con concordante ricchezza di particolari. Appare del tutto irrilevante l’argomentazione della difesa dell’U.S.D. Pietrasanta circa il numero dei partecipanti all’aggressione, dato che, indipendentemente da esso, le conseguenze del fatto risultano oggettivamente determinate. E’ semmai da rilevare che se la Società è così sicura di quanto accaduto, da ritenere inattendibili le dichiarazione dei presenti al fatto, essa ha il preciso dovere di dimostrare lo svolgimento di quanto accaduto indicando nel contempo gli autori dell’aggressione, anche quelli non identificati, qualunque sia il loro numero. Mendace appare l’affermazione del Rosini, allorché dichiara di essersi limitato a raccogliere un manico di ombrello lanciandolo verso l’avversario senza colpirlo. Tale dichiarazione è infatti smentita da quanto testualmente affermato dal Dirigente Petrelli: “ ….Ho visto il giocatore Rosini Alessandro, che già conoscevo personalmente, estrarre dalla tuta dei pantaloni un bastone di legno che, probabilmente aveva infilato nella stessa e, tentare di colpire il Guzzo Manuele”. Le dichiarazioni rese sull’episodio dal Presidente Ciaponi, anche in questa sede, hanno valore relativo apparendo più che altro volte a limitare gli inevitabili provvedimenti disciplinari a carico del Rosini. Analoga considerazione deve essere fatta con riferimento al Corucci a proposito del quale il Ciaponi esclude il compimento di qualsiasi atto di violenza, contrariamente a quanto concordemente affermato dagli altri testi. Tale dichiarazione si pone, infatti, in contrasto con la deposizione del Petrelli il quale ha anche visto detto calciatore “…. posizionato su di un gradone in posizione superiore rispetto al Guzzo, insultare e colpire ripetutamente con pugni alla testa il mio giocatore Guzzo Manuele” Il contenuto del referto medico ospedaliero è assolutamente compatibile con la descrizione dell’aggressione fatta dai presenti (Quilici) i quali affermano aver visto il Guzzo colpito, oltre che dal Rosini con un bastone o quel che sia, anche da calci, e pugni sui gradoni di accesso dal Corucci. Il Guzzo è stato, inoltre, attinto da sputi da parte di soggetti non identificati. Con riferimento al calciatore Indirli, la C.D.T.T. constata che egli è stato riconosciuto (sempre attraverso la visione dei cartellini) unicamente dal Guzzo e non dagli altri tesserati ascoltati in sede istruttoria. Ciò non può che porre, quantomeno in termini di fondato dubbio, la partecipazione del calciatore a tutti gli atti di violenza. Affermata la colpevolezza del Rosini e del Corucci, sia pur dovendone graduare le singole responsabilità, la C.D. per quanto riguarda la Società rileva, che pur apprezzando il comportamento tenuto dal Presidente Ciaponi, oppostosi per quanto gli è stato possibile all’aggressione, nulla è stato fatto al fine di una completa identificazione dei tesserati e non (secondo Ciaponi) che vi hanno partecipato e che, si ricorda, sono stati indicati in numero di cinque o sei persone. Pertanto anche la Società è passibile di sanzione, ancorché si tenga conto del comportamento tenuto dal suo Presidente in quel frangente. A tal fine si deve rilevare che una parte dell’aggressione è stata posta in essere ad opera di soggetti esterni (“facinorosi”come definiti dal Presidente) che non si sarebbero dovuti trovare, a termini di Regolamento, nello spazio interno ove essa è avvenuta, mentre un’altra parte è avvenuta ad opera di calciatori della Società deferita che sono stati ben individuati dagli altri soggetti presenti in quel momento. Non può sfuggire, a completamento dell’esame dei fatti, che il Presidente Ciaponi, nell’indicare il Rosini come unico responsabile, ha inteso ridurre il numero e la responsabilità degli altri calciatori. P.Q.M. la C.D.T.T. accogliendo il deferimento, tenuto conto delle risultanze del dibattimento, delibera infliggersi ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: - Rosini Alessandro, la squalifica per anni 2 (due); - Corucci Tommaso, la squalifica per anni 1 (uno); - all’U.S.D. Pietrasanta Marina 1911, l’ammenda di € 2.000,00 (duemila) e, tenuto conto del comportamento encomiabile del Presidente, determina la squalifica del campo per 2 (due) giornate di gara da scontarsi, da parte della prima squadra, nel corso della stagione calcistica 2011/2012. Proscioglie il calciatore Indirli Francesco in mancanza di prove certe sulla sua concreta partecipazione all’aggressione.
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