COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 23 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE PLAY-OUT 225 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo del calciatore Filippi Giacomo in proprio avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S.T. per 7 gg. (C.U. n. 76 del 19.05.2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 23 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE PLAY-OUT 225 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo del calciatore Filippi Giacomo in proprio avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S.T. per 7 gg. (C.U. n. 76 del 19.05.2011) La Commissione Disciplinare Territoriale Toscana prende in esame il reclamo proposto dal calciatore Filippi Giacomo, tesserato per la società G.S.D. Lunigiana 1919, avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S.T. per 7 gg. in quanto lo stesso “afferrava con entrambe le mani il bracio del D.G. Strattonandolo per la divisa. Accompagnava tale gesto con frase offensiva”. Il reclamante sostiene l'illegittimità e comunque l'eccessività della sanzione rispetto alla violazione commessa; in particolare, non nega di aver protestato con l'arbitro e di aver trasceso nei toni in un momento di stanchezza e di deficit di ossigeno, sottolineando, però, di non aver arrecato, né tentato di arrecare, alcun danno fisico al d.g., visto che la condotta in alcun modo è stata diretta a porre in essere percosse, né lesioni. Ritiene, pertanto, che la sanzione comminata sia sproporzionata rispetto alla condotta posta in essere, richiamando a tal fine il precetto sanzionatorio di cui all'art. 19, 1° comma, lett. c) C.G.S., che prevede la sanzione di 4 giornate in caso di di condotte di particolare violenza, concludendo con una richiesta - in tesi - di annullamento della sanzione, in ipotesi – la riduzione della sanzionea 4 giornate. La C.D.T.T., acquisito il supplemento di rapporto, rileva quanto segue. Il reclamo non merita accoglimento in quanto infondato in fatto ed in diritto Il D.g. con il supplemento di rapporto acquisito agli atti, cui occorre richiamarne il carattere di fede privilegiata, ha confermato quanto scritto nel referto di gara, ovvero che “al 47 del secondo tempo il sig. Filippi Giacomo n. 7 (Lunigiana 1919) durante un'azione di gioco protestava in maniera irriguardosa nei miei inseguendomi per circa 7-8 metri, una volta raggiuntomi, mi afferrava con entrambe le mani il braccio strattonandomi per la divisa senza peraltro procurandomi alcun danno fisico, al tempo stesso si rivolgeva nei miei confronti con le seguenti frasi: “Oh testa di XXXX, hai rovinato la partita, brutto figlio di XXXXX”. L'arbitro, inoltre, precisa che il gesto del Filippi, seppur privo di conseguenze lesive, è stato un “gesto molto energico”. Gli elementi desumibili sia dal referto gara che dal supplemento di rapporto consentono, pertanto, di ascrivere la condotta del Filippi nell'ambito dei comportamenti altamente aggressivi, irriguardosi e comunque offensivi. Non pertinente appare il richiamo operato dal ricorrente in merito all'applicazione dell'art. 19, 1° comma, lett. c) C.G.S., che peraltro prevede la sanzione dell'ammenda e non della squalifica per quattro giornate. Per buona pace del reclamante, si rileva che nell'ipotesi di condotta violenta commessa nei confronti degli ufficiali di gara il codice di riferimento (art. 19, comma 4, lett. d) prevede la sanzione della squalifica minima per otto giornate. In relazione alle circostanze emerse dall'istruttoria la sanzione appare congrua, tenuto conto del comportamento aggressivo e della reiterazione delle offese. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo; 1. conferma la squalifica inflitta dal G.S. Territoriale al calciatore Filippi Giacomo (soc. G.S.D. Lunigiana 1919) per 7 gg. 2. dispone l'addebito della tassa di reclamo.
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